1. Tipologia dei reclami
I reclami possono essere sia orali che scritti, e possono essere inoltrati anche
telefonicamente o per via fax.
Ogni reclamo - per essere preso in considerazione - deve contenere le generalità,
l'indirizzo e la reperibilità del proponente.
I reclami orali e telefonici debbono essere sottoscritti entro i tre giorni
successivi.
2. Validità dei reclami
I reclami hanno validità solo se presentati nelle forme di cui al precedente
punto 1
Non sono presi in considerazione i reclami anonimi.
3. Obblighi del capo di istituto
Il capo di istituto procede alle opportune e necessarie verifiche sul contenuto
dei reclami.
Entro 15 gg. risponde per iscritto al proponente.
Si attiva - quando la segnalazione risulti fondata - per rimuovere le cause
che hanno generato il reclamo.
Qualora la questione non sia di sua competenza, il capo di istituto fornisce
al reclamante le indicazioni del soggetto o dei soggetti cui rivolgersi.
Annualmente il capo di istituto formula per il C.d.I. una relazione analitica
dei reclami e dei provvedimenti adottati.
La relazione è inserita nella relazione finale del Consiglio sull'anno
scolastico, ove prevista.
La valutazione del servizio viene effettuata con le procedure previste dal
P.O.F.
A tal fine viene strutturato un sistema di monitoraggio così come egualmente
previsto dal P.O.F.
Sulla base dei dati raccolti, il C.D., al termine di ogni anno scolastico, redige
una relazione che viene sottoposta all'attenzione del C.d.I.
Sulla base dei dati di cui sopra e dell'esito della valutazione degli OO.CC.
si procede alla ridefinizione del P.O.F. per il successivo a.s.