DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA
La legge 626/94 in sintesi
La legge 626 recepisce 8 Direttive CEE :
391/89: "misure per il miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori"
654/89: "prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro"
655/89: "requisiti di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature"
656/89: "prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l’uso di
attrezzature di protezioni individuali"
269/90: "prescrizioni minime di sicurezza e salute per la movimentazione
manuale dei carichi"
270/90: "prescrizioni minime di sicurezza e salute per attività
svolte su attrezzature con videoterminali"
394/90: "protezione dei lavoratori contro i rischi di agenti cancerogeni"
679/90: "protezione dei lavoratori contro i rischi di agenti biologici".
Gli obiettivi che si pone il decreto sono rivolti alla sistematica ricerca dei
rischi lavorativi, alla loro eliminazione, prevenzione e/o al contenimento,
prima che producano effetti indesiderati.
Impone l’obbligo di individuazione e valutazione dei rischi in ogni ambiente
di lavoro per garantire il massimo grado di sicurezza in ogni "Unità
Produttiva".
Definisce nuove figure e servizi che concorrono alla realizzazione del "Sistema
Sicurezza":
o il Datore di lavoro
o il Servizio di Prevenzione e Protezione
o i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
o i Lavoratori designati per la gestione delle emergenze
o il Medico Competente.
Questa legge deve essere applicata in tutte le aziende
o sia pubbliche
o sia private
o qualunque sia il numero dei dipendenti
o qualunque sia il rapporto di lavoro
o tutela anche i lavoratori degli appalti.
La legge prevede delle misure generali di tutela che devono realizzarsi attraverso
o valutazione dei rischi
o eliminazione dei rischi
o riduzione dei rischi alla fonte
o programmazione della prevenzione
o sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che è
meno pericoloso o non lo è
o priorità protezione collettiva su quella individuale
o limitazione numero dei lavoratori esposti a rischio
o controllo sanitario dei lavoratori
o misure di protezione collettiva ed individuale
o misure di emergenza : pronto soccorso, antincendio, evacuazione dei lavoratori
o ecc, ecc.
Poiché la prevenzione si attua anche attraverso la conoscenza dei rischi
(informare è già prevenire), il D.Lgs. 626 prevede che il datore
di lavoro attui
o l’analisi dei rischi
o la valutazione dei rischi
o il documento di programmazione della prevenzione
o la manutenzione degli ambienti, delle macchine e degli impianti
o l’informazione e la formazione
Tale attività deve coinvolgere i lavoratori
Compiti del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve
o valutare i rischi presenti in azienda
o organizzare la sicurezza e la gestione delle emergenze
o nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (compito
che può svolgere anche direttamente)
o nominare, se i rischi aziendali lo richiedono, il Medico Competente (il medico
competente non ha solo il compito di fare le visite, ma di informare, dare pareri
sulla scelta delle attrezzature, dei DPI -dispositivi di protezione individuale-,
partecipare alle riunioni sulla prevenzione, ecc.)
o informare e formare i lavoratori sui rischi aziendali e sulle misure adottate
per la prevenzione e la sicurezza.
Compiti dei Lavoratori
I lavoratori devono
o rispettare le istruzioni impartite
o utilizzare correttamente i DPI
o sottoporsi agli accertamenti sanitari, quando previsti
o segnalare inconvenienti e pericoli
o partecipare ai corsi di informazione e formazione
o eleggere o designare i propri rappresentanti per la salute e la sicurezza
in ogni caso, i lavoratori contribuiscono, assieme al datore di lavoro, ad
applicare le norme ed a sviluppare ed a migliorare le condizioni di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
o ha la facoltà del controllo dello svolgimento corretto dell’intera
attività di prevenzione
o accede ai luoghi di lavoro
o deve essere consultato preventivamente in relazione alla valutazione dei rischi
o deve essere consultato sui vari problemi di prevenzione
o deve ottenere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la prevenzione
e la tutela della salute dei lavoratori
Il Servizio di Prevenzione e Protezione
provvede
o ad individuare i fattori di rischio
o ad elaborare misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
o a proporre programmi di informazione e formazione
o a fornire specifiche informazioni ai lavoratori su :
. rischi potenziali
. misure di prevenzione da adottare.
Riunione periodica di Prevenzione e Protezione
la riunione è indetta dal Datore di lavoro almeno una volta l’anno
(nonché tutte le volte che si hanno variazioni significative o si introducano
nuove tecnologie) per verificare lo sviluppo del programma ed i risultati conseguiti
partecipano alla riunione
o il datore di lavoro
o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
o il rappresentante/i dei lavoratori dei lavoratori per la sicurezza
o il medico competente
analizzano
o il documento di analisi e valutazione dei rischi e di programmazione della
prevenzione
o i mezzi personali di protezione
o il programma di informazione e formazione
La gestione delle emergenze
prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori
Il datore di lavoro deve
o designare i lavoratori incaricati, in ogni unità produttiva (addetti
alle emergenze), i quali non possono rifiutare l’incarico, se non per
giustificato motivo
o formarli
o informare tutti i lavoratori
o programmare gli interventi ed i rapporti con i servizi pubblici competenti
(ad es.:VVFF, USL)
o fornire i mezzi necessari a far fronte alle emergenze
Organismi Paritetici
a livello territoriale sono costituiti Organismi Paritetici tra le Organizzazioni
Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento
e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi
sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
In sostanza la legge 626
o immette figure nuove sulla scena della prevenzione
o modifica il ruolo delle figure tradizionali
o apre spazi per una "filosofia nuova" della prevenzione attraverso
:
o una più marcata e precisa connotazione delle responsabilità
aziendali
o una valorizzazione degli elementi comunicativi (informazione/formazione) della
prevenzione
o una spinta alla concertazione sociale
o un impulso a ridefinire il ruolo del servizio pubblico
Cosa rimane in vigore dopo il decreto legislativo 626?
o costituzione, art. 2087 C.C., C.P., ecc
o norme DPR 547, 303, ecc, non modificate
o DPR 175/88 (rischi rilevanti)
o Leg. 277/91 (rumore, piombo, amianto)
o DPR 962/82, D. Leg. 77/92, ecc.
o circolari 46/79, 61/81 (ammine aromatiche)
o ecc.
La legge 626 demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi quali : n RLS da eleggere, tempo messo a disposizione per
l’espletamento del mandato, formazione dei rappresentanti
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