a) Tutti gli estintori devono essere posizionati in modo da essere facilmente
rintracciabili ed utilizzabili da chiunque, anche da chi si trovi nel Dipartimento
occasionalmente. Per questo devono essere staffati a muro ad una altezza conveniente
al loro utilizzo, in una posizione ben visibile, ciascuno accompagnato dal proprio
cartello numerato
b) Le uscite di emergenza devono rimanere sgombre ed il percorso privo di strettoie
(art. 33 D. Lgs. 626/94). Sono inoltre da sbloccare le ante in modo che l'intera
luce della porta sia utilizzabile per semplice spinta.
c) Porte di tipo REI è necessario che siano chiuse oppure tenute aperte
da elettromagneti che le lascino chiudere non appena scatti l'allarme o si interrompa
la corrente. Sempre per lo stesso scopo si provvederà ad eliminare tutte
le biette, i legacci e i fermaporta (ordine di servizio).
d) L'altezza media degli ambienti deve essere almeno di 270 cm e la superficie
finestrata di almeno 1/8 la superficie calpestabile (Regolamento Edilizio).
Nel caso l'altezza sia inferiore gli ambienti devono essere oggetto di deroga
da parte dell'autorità competente (AUSL), nel caso di assenza di finestre
i locali non possono essere utilizzati per l’attività lavorativa
ma solo per spogliatoi, archivi per materiali non infiammabili, servizi, ecc..
e) I cartelli indicanti le vie di fuga devono essere facilmente visibili per
individuare immediatamente la strada da seguire anche in condizioni di panico.
f) L’uso delle prese multiple "ciabatte" è permesso in
ambienti quali studi e uffici purché le ciabatte non siano abbandonate
a terra ma affisse al muro o agli arredi in posizione verticale e non ad altezza
piede, il relativo cavo non sia in zona di passaggio o possa essere calpestato
facilmente (per quanto riguarda l'interruttore a monte si veda la voce successiva)
g) Per le utenze superiori ai 1000W si raccomanda di collegare le ciabatte direttamente
all'impianto. Se si preferisce la derivazione a spina (magari per poter spostare
l'apparecchio a seconda delle lavorazioni), si ricorda che sopra i 1000W è
necessario un interruttore onnipolare a monte della presa per impedire l'inserimento
o il disinserimento della spina a circuito chiuso (art. 31 1 DPR 547/55) (esempio
alle fotocopiatrici)
h) Ogni apparecchio elettrico alimentato a spina deve essere provvisto del conduttore
di protezione per il collegamento all'impianto di terra (spine a tre poli o
tedesche), in alternativa deve essere fornito di doppio isolamento (apparecchio
di Classe II) e quindi riportare il relativo simbolo (due quadrati concentrici).
Art. 314 DPR 547/55 e norma CEI 64/8. Le prese a spina devono rispettare le
caratteristiche richieste dalle norme di buona tecnica.
i) Tutti i prodotti chimici identificati come pericolosi dalla legge devono
essere dotati di regolare etichetta in italiano riportante il nome, i simboli
di pericolo in arancione, le frasi di rischio e i consigli di prudenza, essi
inoltre devono essere accompagnati dalla regolare scheda di sicurezza in italiano,
articolata in sedici punti, che il venditore deve fornire obbligatoriamente
(DM 28/01/92).
l) In un laboratorio chimico non si possono conservare prodotti infiammabili
non necessari alle lavorazioni in atto, ogni riserva deve essere stoccata in
un apposito box all'esterno dell'edificio. Il quantitativo di prodotti classificati
come infiammabili non deve eccedere i 10 litri per locale (punto 2.3 dell'allegato
A del D.M. 8 marzo 1985) E' comunque vietato conservare insieme sostanze o prodotti
suscettibili di reagire tra di loro (art. 363 DPR 547/55) come combustibili
e comburenti. Urge perciò una verifica delle modalità di conservazione
dei prodotti presenti.
m) Le sostanze chimiche presenti nei laboratori e non in lavorazione, limitate
nella quantità minima indispensabile per lo svolgimento del lavoro di
routine, devono essere custodite dentro armadi,che, per le sostanze che possono
emettere vapori pericolosi o fastidiosi, dovranno essere dotati di aspirazione,
indipendente da quella della cappa, in grado di garantire una buona circolazione
d’aria.
I piani di appoggio dei contenitori di liquidi e di solidi pericolosi devono
essere dotati di bordo (o vaschetta) per il contenimento di eventuali prodotti
fuoriusciti.
Le sostanze capaci di reagire tra loro dovranno essere riposte in armadi separati,
come pure per le ammine aromatiche e le sostanze cancerogene.
n) Tutti i prodotti riportanti sull'etichetta le frasi di rischio R45 e R49
("può provocare il cancro" e "può provocare il
cancro per inalazione") devono essere sostituiti; qualora per le particolari
necessità della lavorazione non vi fosse alcun altro prodotto in grado
di rivestire lo stesso ruolo il cancerogeno dovrebbe essere utilizzato in minime
quantità, a bassa concentrazione e mai come solvente. Gli agenti cancerogeni,
inoltre, devono essere manipolati dal minor numero di persone possibile, dotate
di adeguati dispositivi di protezione individuale (guanti e camice) e sempre
sotto cappa. L'area di lavoro deve essere chiaramente delimitata e tutte le
superfici di lavoro perfettamente pulibili. Non è ammesso lo stoccaggio
di prodotti cancerogeni sul luogo di lavoro se non nelle minime quantità
necessarie giorno per giorno (titolo VI del D. Lgs. 626/94).
o) Nei laboratori è vietato introdurre bombole di gas compressi (>0.5lt).
Si possono introdurre solo eccezionalmente in attesa della realizzazione di
apposite rampe di adduzione (da realizzarsi nel minor tempo possibile) e a condizione
che, appena terminata la sperimentazione, vengano riportate in deposito.
In particolare le bombole di idrogeno e di acetilene devono essere riposte in
deposito ogni sera; ciascuna bombola va sempre fissata in modo sicuro ed indipendente.
Il trasporto va effettuato con gli appositi carrelli e durante i movimenti apporre
sempre il cappellotto di protezione.
L’erogazione del gas deve sempre avvenire mediante riduttori di pressione
e le condotte devono essere di materiale compatibile con il gas impiegato.
Le bombole vuote vanno contrassegnate, chiuse e conservate in deposito con le
stesse precauzioni di quelle piene.
p) Nei laboratori con presenza di gas è vietato l’utilizzo di condizionatori
a parete, fissi e mobili, di boiler, di frigoriferi, di freezer, di ventilatori
mobili o a soffitto, di phon, di radio e di altre apparecchiature in genere
che non abbiano grado di protezione IP44.
Nei laboratori con presenza di liquidi infiammabili (ridotti nelle quantità
all’uso quotidiano) le sopracitate apparecchiature possono essere utilizzate
fuori dalle zone classificate AD (antideflagranti).
q) L’utilizzo dei videoterminali da parte di personale che non si configura
come videoterminalista ai sensi del D. Lgs. 626/94 dovrà essere regolato,
ad esempio per mezzo di ordini di servizio, in modo che il personale che occasionalmente
preveda di fare uso di videoterminali per più di quattro ore faccia una
pausa di almeno quindici minuti ogni due ore. Inoltre le postazioni per l'uso
di videoterminale che verranno acquistate dovranno essere corrispondenti alle
norme dettate dal D.Lgs. 626/94.
r) Movimentazione manuale dei carichi: si dovrà evitare che i carichi
da spostare manualmente superino i 30 chili e comunque possano ingenerare rischi
di lesioni dorso-lombari (Titolo V D. Lgs. 626/94). Anche per pesi inferiori
ai 30 chili si avrà cura di formare e informare gli operatori sulle più
corrette modalità di movimentazione.
s) Manutenzione programmata di macchine e impianti, a carico della Struttura:
è necessario stabilire un preciso programma di manutenzione allo scopo
di conseguire la massima efficienza di macchine e impianti di spettanza, anche
in considerazione dei libretti di manutenzione, è necessario inoltre
mantenere gli ambienti di lavoro in buone condizioni.
Tali interventi saranno accuratamente annotati in un registro predisposto all'uopo.
Per le singole postazioni di lavoro i dirigenti devono dotare gli operatori
di dispositivi individuali di protezione (DPI) che tengano conto della tipologia
di lavoro effettuato e dei rischi specifici connessi, come stabilito dal Tit.
IV del D.Lgs. 626.94 (si elencano quelli di maggior diffusione):
a) protezione dei capelli. Mediante cuffia, per coloro che operano o transitano
presso organi in rotazione, con pericolo di impigliamento dei capelli, o presso
fiamme libere (bunsen, ecc.) o materiali incandescenti;
b) protezione del capo per i lavoratori esposti alle cadute dall’alto
di oggetti, al contatto con elementi pericolosi, all’azione prolungata
dei raggi del sole;
c) protezione degli occhi, mediante occhiali, visiere o schermi per i lavoratori
esposti al pericolo di proiezioni di schegge o materiali roventi, caustici,
acidi, corrosivi, ecc.;
d) protezione delle mani nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli
di tagli, abrasioni, ustioni, punture;
e) protezione dei piedi nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli
di ustioni, punture, schiacciamenti
f) protezione contro le cadute dall’alto, mediante cinture di sicurezza;
g) protezione delle vie respiratorie mediante maschere respiratorie o altri
dispositivi idonei per lavoratori esposti a rischi di inalazioni pericolose
di polveri, gas o fumi nocivi;
h) protezione dell’udito mediante cuffie, tappi auricolari, ecc.;
i) protezione della pelle mediante creme e barriere.