DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA

Disposizioni Generali

a) Tutti gli estintori devono essere posizionati in modo da essere facilmente rintracciabili ed utilizzabili da chiunque, anche da chi si trovi nel Dipartimento occasionalmente. Per questo devono essere staffati a muro ad una altezza conveniente al loro utilizzo, in una posizione ben visibile, ciascuno accompagnato dal proprio cartello numerato
b) Le uscite di emergenza devono rimanere sgombre ed il percorso privo di strettoie (art. 33 D. Lgs. 626/94). Sono inoltre da sbloccare le ante in modo che l'intera luce della porta sia utilizzabile per semplice spinta.
c) Porte di tipo REI è necessario che siano chiuse oppure tenute aperte da elettromagneti che le lascino chiudere non appena scatti l'allarme o si interrompa la corrente. Sempre per lo stesso scopo si provvederà ad eliminare tutte le biette, i legacci e i fermaporta (ordine di servizio).
d) L'altezza media degli ambienti deve essere almeno di 270 cm e la superficie finestrata di almeno 1/8 la superficie calpestabile (Regolamento Edilizio). Nel caso l'altezza sia inferiore gli ambienti devono essere oggetto di deroga da parte dell'autorità competente (AUSL), nel caso di assenza di finestre i locali non possono essere utilizzati per l’attività lavorativa ma solo per spogliatoi, archivi per materiali non infiammabili, servizi, ecc..
e) I cartelli indicanti le vie di fuga devono essere facilmente visibili per individuare immediatamente la strada da seguire anche in condizioni di panico.
f) L’uso delle prese multiple "ciabatte" è permesso in ambienti quali studi e uffici purché le ciabatte non siano abbandonate a terra ma affisse al muro o agli arredi in posizione verticale e non ad altezza piede, il relativo cavo non sia in zona di passaggio o possa essere calpestato facilmente (per quanto riguarda l'interruttore a monte si veda la voce successiva)
g) Per le utenze superiori ai 1000W si raccomanda di collegare le ciabatte direttamente all'impianto. Se si preferisce la derivazione a spina (magari per poter spostare l'apparecchio a seconda delle lavorazioni), si ricorda che sopra i 1000W è necessario un interruttore onnipolare a monte della presa per impedire l'inserimento o il disinserimento della spina a circuito chiuso (art. 31 1 DPR 547/55) (esempio alle fotocopiatrici)
h) Ogni apparecchio elettrico alimentato a spina deve essere provvisto del conduttore di protezione per il collegamento all'impianto di terra (spine a tre poli o tedesche), in alternativa deve essere fornito di doppio isolamento (apparecchio di Classe II) e quindi riportare il relativo simbolo (due quadrati concentrici). Art. 314 DPR 547/55 e norma CEI 64/8. Le prese a spina devono rispettare le caratteristiche richieste dalle norme di buona tecnica.
i) Tutti i prodotti chimici identificati come pericolosi dalla legge devono essere dotati di regolare etichetta in italiano riportante il nome, i simboli di pericolo in arancione, le frasi di rischio e i consigli di prudenza, essi inoltre devono essere accompagnati dalla regolare scheda di sicurezza in italiano, articolata in sedici punti, che il venditore deve fornire obbligatoriamente (DM 28/01/92).
l) In un laboratorio chimico non si possono conservare prodotti infiammabili non necessari alle lavorazioni in atto, ogni riserva deve essere stoccata in un apposito box all'esterno dell'edificio. Il quantitativo di prodotti classificati come infiammabili non deve eccedere i 10 litri per locale (punto 2.3 dell'allegato A del D.M. 8 marzo 1985) E' comunque vietato conservare insieme sostanze o prodotti suscettibili di reagire tra di loro (art. 363 DPR 547/55) come combustibili e comburenti. Urge perciò una verifica delle modalità di conservazione dei prodotti presenti.
m) Le sostanze chimiche presenti nei laboratori e non in lavorazione, limitate nella quantità minima indispensabile per lo svolgimento del lavoro di routine, devono essere custodite dentro armadi,che, per le sostanze che possono emettere vapori pericolosi o fastidiosi, dovranno essere dotati di aspirazione, indipendente da quella della cappa, in grado di garantire una buona circolazione d’aria.
I piani di appoggio dei contenitori di liquidi e di solidi pericolosi devono essere dotati di bordo (o vaschetta) per il contenimento di eventuali prodotti fuoriusciti.
Le sostanze capaci di reagire tra loro dovranno essere riposte in armadi separati, come pure per le ammine aromatiche e le sostanze cancerogene.
n) Tutti i prodotti riportanti sull'etichetta le frasi di rischio R45 e R49 ("può provocare il cancro" e "può provocare il cancro per inalazione") devono essere sostituiti; qualora per le particolari necessità della lavorazione non vi fosse alcun altro prodotto in grado di rivestire lo stesso ruolo il cancerogeno dovrebbe essere utilizzato in minime quantità, a bassa concentrazione e mai come solvente. Gli agenti cancerogeni, inoltre, devono essere manipolati dal minor numero di persone possibile, dotate di adeguati dispositivi di protezione individuale (guanti e camice) e sempre sotto cappa. L'area di lavoro deve essere chiaramente delimitata e tutte le superfici di lavoro perfettamente pulibili. Non è ammesso lo stoccaggio di prodotti cancerogeni sul luogo di lavoro se non nelle minime quantità necessarie giorno per giorno (titolo VI del D. Lgs. 626/94).
o) Nei laboratori è vietato introdurre bombole di gas compressi (>0.5lt). Si possono introdurre solo eccezionalmente in attesa della realizzazione di apposite rampe di adduzione (da realizzarsi nel minor tempo possibile) e a condizione che, appena terminata la sperimentazione, vengano riportate in deposito.
In particolare le bombole di idrogeno e di acetilene devono essere riposte in deposito ogni sera; ciascuna bombola va sempre fissata in modo sicuro ed indipendente.
Il trasporto va effettuato con gli appositi carrelli e durante i movimenti apporre sempre il cappellotto di protezione.
L’erogazione del gas deve sempre avvenire mediante riduttori di pressione e le condotte devono essere di materiale compatibile con il gas impiegato.
Le bombole vuote vanno contrassegnate, chiuse e conservate in deposito con le stesse precauzioni di quelle piene.
p) Nei laboratori con presenza di gas è vietato l’utilizzo di condizionatori a parete, fissi e mobili, di boiler, di frigoriferi, di freezer, di ventilatori mobili o a soffitto, di phon, di radio e di altre apparecchiature in genere che non abbiano grado di protezione IP44.
Nei laboratori con presenza di liquidi infiammabili (ridotti nelle quantità all’uso quotidiano) le sopracitate apparecchiature possono essere utilizzate fuori dalle zone classificate AD (antideflagranti).
q) L’utilizzo dei videoterminali da parte di personale che non si configura come videoterminalista ai sensi del D. Lgs. 626/94 dovrà essere regolato, ad esempio per mezzo di ordini di servizio, in modo che il personale che occasionalmente preveda di fare uso di videoterminali per più di quattro ore faccia una pausa di almeno quindici minuti ogni due ore. Inoltre le postazioni per l'uso di videoterminale che verranno acquistate dovranno essere corrispondenti alle norme dettate dal D.Lgs. 626/94.
r) Movimentazione manuale dei carichi: si dovrà evitare che i carichi da spostare manualmente superino i 30 chili e comunque possano ingenerare rischi di lesioni dorso-lombari (Titolo V D. Lgs. 626/94). Anche per pesi inferiori ai 30 chili si avrà cura di formare e informare gli operatori sulle più corrette modalità di movimentazione.
s) Manutenzione programmata di macchine e impianti, a carico della Struttura: è necessario stabilire un preciso programma di manutenzione allo scopo di conseguire la massima efficienza di macchine e impianti di spettanza, anche in considerazione dei libretti di manutenzione, è necessario inoltre mantenere gli ambienti di lavoro in buone condizioni.
Tali interventi saranno accuratamente annotati in un registro predisposto all'uopo.

Dispositivi di protezione individuali

Per le singole postazioni di lavoro i dirigenti devono dotare gli operatori di dispositivi individuali di protezione (DPI) che tengano conto della tipologia di lavoro effettuato e dei rischi specifici connessi, come stabilito dal Tit. IV del D.Lgs. 626.94 (si elencano quelli di maggior diffusione):
a) protezione dei capelli. Mediante cuffia, per coloro che operano o transitano presso organi in rotazione, con pericolo di impigliamento dei capelli, o presso fiamme libere (bunsen, ecc.) o materiali incandescenti;
b) protezione del capo per i lavoratori esposti alle cadute dall’alto di oggetti, al contatto con elementi pericolosi, all’azione prolungata dei raggi del sole;
c) protezione degli occhi, mediante occhiali, visiere o schermi per i lavoratori esposti al pericolo di proiezioni di schegge o materiali roventi, caustici, acidi, corrosivi, ecc.;
d) protezione delle mani nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di tagli, abrasioni, ustioni, punture;
e) protezione dei piedi nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di ustioni, punture, schiacciamenti
f) protezione contro le cadute dall’alto, mediante cinture di sicurezza;
g) protezione delle vie respiratorie mediante maschere respiratorie o altri dispositivi idonei per lavoratori esposti a rischi di inalazioni pericolose di polveri, gas o fumi nocivi;
h) protezione dell’udito mediante cuffie, tappi auricolari, ecc.;
i) protezione della pelle mediante creme e barriere.


torna all'indice