REGOLAMENTI
SPECIALI
Art. 23 MATERIE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE
Sono soggette a regolamentazione speciale le seguenti
materie:
a) tenuta
dei locali e delle attrezzature
b) uso delle
macchine di fotoriproduzione
c) uso della
biblioteca di istituto
d) uso dei
laboratori
e) funzionamento
del C.I.C.
I relativi elaborati sono allegati al presente regolamento
di istituto e ne fanno parte integrante e sostanziale.
All'inizio di ogni anno scolastico il preside può
disporre ulteriori regolamentazioni, o dettagliare ulteriormente ed aggiornare
quelle esistenti, al fine di assicurare la migliore fluibilità di aule e laboratori
e, nel contempo, la migliore conservazione dei locali, attrezzature e suppellettili
o il migliore funzionamento delle attività.
Di tali ulteriori regolamentazioni e disposizioni
viene data informazione agli utenti ed agli operatori mediante comunicazione,
affissione all'albo, cartelli e quanto altro ritenuto necessario ed utile.
R.I. Art. 23 lett. a)
REGOLAMENTO PER LA BUONA TENUTA DEI LOCALI, DELLE
ATTREZZATURE, DELLE SUPPELLETTILI E DEGLI SPAZI DELL'ISTITUTO
Premesso che è compito di tutti gli utenti della scuola
e del personale contribuire alla buona conservazione dei locali, delle attrezzature
e delle suppellettili, al fine di affermare in concreto l'esercizio delle
responsabilità individuali e collettive, rispetto a tale compito viene emanato
il seguente regolamento:
1. Chiunque,
individualmente o in gruppo, sporca o arreca danni ai locali o a parte di
essi o alle attrezzature o alle suppellettili della scuola o agli spazi esterni
è tenuto al risarcimento del danno con versamento, sul c.c.p. intestato alla
scuola, della somma corrispondente al preventivo di spesa che sarà presentato
dal soggetto di volta in volta incaricato della riparazione e/o manutenzione
o dalla stessa scuola previa richiesta di parere tecnico a personale esperto,
interno o esterno all'istituto.
2. Nel caso
di impossibilità di precisa individuazione dei responsabili del danno, si
procede nel modo seguente:
a) i danni
prodotti all'interno delle aule e dei laboratori sono risarciti da tutti gli
studenti delle classi che li hanno utilizzati;
b) i danni
arrecati agli spazi comuni e/o alle attrezzature ivi esistenti sono risarciti
dagli studenti di tutte le classi;
c) i danni
arrecati agli spazi esterni sono risarciti da intere classi o da tutti gli
studenti solo qualora risulti chiaro che solo ad essi possono essere fatti
risalire tali danni e non ad altri utenti degli stessi spazi o a persone comunque
diverse.
3. Ciascun
docente è responsabile delle aule nelle quali la classe cui è stato assegnato
fa lezione, nelle ore previste dall'orario settimanale o giornaliero, nonché
degli spazi in cui è incaricato della vigilanza secondo il proprio orario.
Pertanto spetta a ciascun docente controllare che
nessuno sporchi o danneggi aule, attrezzature, suppellettili e spazi comuni
nelle ore di lezione e nei periodi in cui è incaricato della vigilanza e segnalare
immediatamente al docente responsabile - ove esistente - o al Preside, o a
chi al momento ne fa le veci, ogni danneggiamento con il nome del responsabile.
4. Ciascuno
studente ha comunque il dovere di collaborare alla buona tenuta di aule, attrezzature,
suppellettili e spazi comuni.
Perciò ha anche, oltre alla responsabilità dei propri
atti e comportamenti, il dovere di segnalare con la massima tempestività al
docente in servizio nella classe o al docente responsabile - ove esistente
- o al Preside, o a chi al momento ne fa le veci, eventuali atti di danneggiamento
di altri cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza.
5. Sono tenuti
a collaborare allo stesso modo e con pari senso di responsabilità anche il
resto del personale e gli altri utenti del servizio.
6. E' fatta
salva in ogni caso la possibilità dell'autorità scolastica di comminare sanzioni
disciplinari secondo le norme in vigore.
R.I. Art.
23 lett. b)
REGOLAMENTO PER L'USO DELLE MACCHINE DI FOTORIPRODUZIONE
A SERVIZIO DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI
1. Le fotocopie
possono essere fatte solo per uso didattico ed educativo secondo la casistica
che può essere aggiornato di volta in
volta dal Preside per esigenze di funzionalità.
2. Le richiese
debbono essere presentate mediante gli appositi modelli direttamente dai docenti
in segreteria.
3. Le fotocopie
saranno consegnate al docente richiedente entro 2 giorni se il numero complessivo
è inferiore a 10, entro 3 giorni se inferiore a 30, entro 4 giorni se inferiore
a 50, entro 5 giorni se inferiore a 100, entro 10 giorni se superiore a 100.
4. Le fotocopie
vengono fatte solo dal personale incaricato.
E' fatto perciò divieto agli studenti ed ai docenti
di usare direttamente le macchine di fotoriproduzione.
Il Preside può tuttavia disporre di volta in volta
il tipo di organizzazione ritenuto più funzionale.
5. Per le prove
di verifica le fotocopie possono essere fatte fino al giorno precedente la
data fissata per ciascuna prova dal personale addetto, alla presenza del docente
richiedente, in orario concordato direttamente con lo stesso personale.
6. Per le attività
extracurricolari le richieste vanno presentate dal docente delegato. Valgono
anche in tale caso le medesime procedure ed i medesimi tempi previsti per
le altre situazioni.
7. Il personale
incaricato esplica il compito di fotoriproduzione dalle ore 10.00 alle ore
12.00 di ogni giorno, salvo diversa disposizione del Preside per esigenze
di servizio e di funzionalità.
8. Per quanto
non contemplato nei punti precedenti decide il Preside.
R.I. Art.
23 lett. c)
REGOLAMENTO PER L'USO DELLA BIBLIOTECA
1. Tutto il
materiale classificato può essere oggetto di consultazione da parte degli
studenti e del personale scolastico.
2. L'orario
di apertura mattutina verrà stabilito con apposita determinazione del Preside.
L'eventuale apertura pomeridiana viene decisa annualmente
dal C.d.I., sentito il C.D., comunque in coincidenza con l'apertura pomeridiana
della scuola.
Il C.d.I. decide parimenti sull'eventuale apertura
al pubblico.
3. Il periodo
di prestito non può andare oltre le due settimane. Per le classi 5e
tale periodo può essere prolungato fino al giorno degli orali degli esami
di maturità. Nel periodo estivo il prestito per le altre classi è interrotto
al 10 luglio.
4. La consultazione
avviene alla presenza del personale addetto ed il prestito è fatto direttamente
dal medesimo con registrazione della data di inizio e di restituzione.
5. La consultazione
da parte di una intera classe avviene in orario concordato con il personale
addetto ed alla presenza del docente interessato.
6. Il prestito
può essere ammesso anche per gli ex studenti dell'istituto nel rispetto delle
regole valide per gli utenti interni.
7. Il Preside
può variare e/o specificare ulteriormente quanto previsto nel presente regolamento
per esigenze di migliore organizzazione e maggiore funzionalità.
R.I. Art.
23 lett. d)
REGOLAMENTO PER L'USO DEI LABORATORI E DELLE AULE
SPECIALI
1. L'uso dei
laboratori viene programmato annualmente in relazione alle attività didattiche
ed educative ed il relativo orario fa parte integrante dell'orario scolastico.
2. Per ogni
laboratorio viene incaricato, all'inizio di ogni anno scolastico, un docente
quale responsabile del suo uso in base al presente regolamento e ad altro
che, più specificamente, potrà essere deciso dal Preside.
3. Per ciascuna
classe che, in base all'orario, usa un determinato laboratorio, ad inizio
d'anno scolastico ogni docente assegna a ciascuno studente della classe il
suo posto di lavoro in modo che, in caso di danneggiamento, si possa sempre
risalire al responsabile.
Lo schema dell'assegnazione dei posti di ogni classe
in ogni laboratorio deve essere, a cura dei docenti interessati, depositato
in segreteria prima dell'inizio delle lezioni.
Ogni variazione che, per qualsiasi ragione, dovesse
essere apportata in corso d'anno, deve essere immediatamente comunicata per
iscritto con le stesse modalità.
4. Ciascun
docente è responsabile del laboratorio o dell’aula speciale nelle ore in cui
viene usato alla sua presenza dalle classi cui annualmente o temporaneamente
è stato assegnato.
Pertanto spetta a ciascun docente controllare, ad
ogni inizio e ad ogni fine di lezione,
lo stato di tutti i posti di lavoro e segnalare immediatamente al responsabile
del laboratorio o - in sua assenza - al Preside, o a chi di volta in volta
ne fa le veci, ogni pur piccolo danno con il nome del responsabile.
I docenti che sostituiscono colleghi assenti in orario
che prevede l'uso di un laboratorio e che non siano essi stessi abilitati
ad usare quel laboratorio faranno lezione nell'aula normale assegnata alla
classe.
5. I danneggiamenti
verranno risarciti secondo quanto previsto dall'apposito regolamento per la
buona tenuta dei locali e delle attrezzature (R.I., art. 20 lett. a).
6. Ciascuno
studente ha comunque il dovere di collaborare alla buona tenuta dei laboratori
e delle aule speciali.
Perciò ha anche, oltre alla responsabilità del proprio
posto di lavoro, il dovere di segnalare al responsabile di laboratorio o all'autorità
scolastica eventuali atti di danneggiamento di altri cui abbia assistito o
di cui sia venuto a conoscenza.
Chiunque venga meno a tale obbligo, al pari dell'autore
o degli autori del danneggiamento, è passibile delle sanzioni disciplinari
previste dalla normativa scolastica.
7. Nessuno,
studente o docente, può introdurre materiale personale o comunque estraneo
alle dotazioni di ogni laboratorio.
Nessuno parimenti può far uscire dai laboratori o
dalle aule speciali, anche solo temporaneamente, lo stesso materiale senza
che il Preside ne abbia dato formale autorizzazione.
Nessuno infine può introdurre materiale didattico
che non sia ufficialmente in dotazione alla scuola.
Chiunque contravvenga a tali disposizioni è passibile,
oltre che di sanzioni disciplinari, di denunzia all'autorità giudiziaria.
8. Con riferimento
al punto 2 il Preside può, per esigenze di maggiore chiarezza e di migliore
organizzazione, apportare variazioni e/o integrazioni al presente regolamento
dandone tempestiva comunicazione, oltre che al docente responsabile, a tutti
gli utenti.
9. Il docente
responsabile di un laboratorio o di un’aula speciale ha cura che il relativo
regolamento venga affisso sulla porta dello stesso, che ogni docente interessato
ne sia a perfetta conoscenza e che esso sia rispettato in ogni sua parte anche
effettuando controlli senza preavviso.
Può in ogni momento fare segnalazioni e proposte al
Preside per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione del laboratorio
di propria competenza.
Propone, entro i termini stabiliti nella programmazione
annuale, il rinnovo e/o il potenziamento delle dotazioni, utilizzando gli
appositi modelli forniti dalla segreteria.
Fa, alla fine dell'anno scolastico, una relazione
dettagliata sullo stato del funzionamento dei laboratori di cui è responsabile
e sulle eventuali necessità di manutenzione, aggiornamento o potenziamento
delle dotazioni.
R.I. Art. 23 lett. e)
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.I.C.
1. Il C.I.C.
(Centro di Informazione e Consulenza) ha le finalità e le funzioni stabilite
dalla legge 162/90 e recepite all'atto della sua istituzione con delibera
C.I. n. 50 del 12/6/1992.
2. Tutti gli
operatori scolastici, in virtù della loro specifica funzione e professionalità,
sono da considerarsi sempre e comunque referenti delle problematiche giovanili,
emergenti o sottese al processo educativo,
e rappresentano pertanto, in ogni momento della vita scolastica, i diretti
interlocutori degli studenti.
3. Il Centro
ha lo scopo primario di rafforzare la possibilità di incontro tra le varie
componenti della scuola anche al di fuori dell'orario mattutino. In tal modo
infatti possono moltiplicarsi e diventare più significative le occasioni di
dialogo, aggregazione e socializzazione che, sempre importanti, diventano
indispensabili in particolari situazioni di disagio.
Per questo - ed anche al fine di evitare possibili
fraintendimenti e pregiudizi - non si ritiene opportuno individuare uno spazio
apposito che potrebbe ingenerare resistenze.
Sarà pertanto lasciata aperta e fruibile l'intera
struttura scolastica che sarà utilizzata dal personale incaricato secondo
le opportunità e/o le necessità.
4. I docenti
referenti si impegnano a mettersi a disposizione degli studenti in orario
mattutino per almeno un'ora alla settimana durante tutto l'anno scolastico.
5. Gli stessi
docenti referenti e tutti gli altri docenti si impegnano a rientrare anche
nelle ore pomeridiane secondo la disponibilità di ciascuno e secondo le scelte
relative alle attività integrative deliberate all'inizio di ogni anno scolastico
dagli OO.CC.
6. Al fine
di realizzare la più piena collaborazione fra le componenti scolastiche rispetto
alle funzioni del C.I.C. ed in base a quanto previsto nel Piano dell'Offerta
Formativa, può essere istituito il Comitato del C.I.C. composto da 2 docenti,
2 genitori e 2 studenti con compiti di coordinamento, organizzazione e promozione
delle attività.
Qualora se ne decida l'istituzione, ogni componente
elegge autonomamente, all'inizio di ogni anno scolastico, i propri rappresentanti.
Per la componente docenti i docenti referenti fanno
parte di diritto del Comitato.
La prima riunione è convocata dal Preside.
Il Comitato elegge nel suo seno un Presidente ed eventualmente
un Vice Presidente.
7. Il Preside
ed i docenti referenti, nel caso vi siano studenti in situazione di disagio,
più o meno grave, o, a maggior ragione, in situazione di rischio, attivano
i Consigli di Classe interessati e stabiliscono stretti e costanti contatti
con le famiglie nonché con gli operatori socio-sanitari di volta in volta
indicati dalla USL.
8. Qualora
la USL metta a disposizione il personale necessario, verrà attivato un servizio
di consulenza periodica socio-psico-pedagogica all'interno della scuola in
orario mattutino e/o pomeridiano.
9. Sulla base
dei problemi emergenti ed anche in relazione a semplici problemi di informazione
saranno comunque contattati gli esperti del SERT, nei tempi e nei modi ritenuti
più opportuni e nel rispetto della normativa in materia.