REGOLAMENTO DI ISTITUTO

 

TITOLO VI

REGOLAMENTI SPECIALI

 

Art. 23       MATERIE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE

Sono soggette a regolamentazione speciale le seguenti materie:

a)     tenuta dei locali e delle attrezzature

b)     uso delle macchine di fotoriproduzione

c)     uso della biblioteca di istituto

d)     uso dei laboratori

e)     funzionamento del C.I.C.

I relativi elaborati sono allegati al presente regolamento di istituto e ne fanno parte integrante e sostanziale.

All'inizio di ogni anno scolastico il preside può disporre ulteriori regolamentazioni, o dettagliare ulteriormente ed aggiornare quelle esistenti, al fine di assicurare la migliore fluibilità di aule e laboratori e, nel contempo, la migliore conservazione dei locali, attrezzature e suppellettili o il migliore funzionamento delle attività.

Di tali ulteriori regolamentazioni e disposizioni viene data informazione agli utenti ed agli operatori mediante comunicazione, affissione all'albo, cartelli e quanto altro ritenuto necessario ed utile.

 

R.I. Art. 23 lett. a)

REGOLAMENTO PER LA BUONA TENUTA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE SUPPELLETTILI E DEGLI SPAZI DELL'ISTITUTO

 

Premesso che è compito di tutti gli utenti della scuola e del personale contribuire alla buona conservazione dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili, al fine di affermare in concreto l'esercizio delle responsabilità individuali e collettive, rispetto a tale compito viene emanato il seguente regolamento:

1.     Chiunque, individualmente o in gruppo, sporca o arreca danni ai locali o a parte di essi o alle attrezzature o alle suppellettili della scuola o agli spazi esterni è tenuto al risarcimento del danno con versamento, sul c.c.p. intestato alla scuola, della somma corrispondente al preventivo di spesa che sarà presentato dal soggetto di volta in volta incaricato della riparazione e/o manutenzione o dalla stessa scuola previa richiesta di parere tecnico a personale esperto, interno o esterno all'istituto.

2.     Nel caso di impossibilità di precisa individuazione dei responsabili del danno, si procede nel modo seguente:

a)     i danni prodotti all'interno delle aule e dei laboratori sono risarciti da tutti gli studenti delle classi che li hanno utilizzati;

b)     i danni arrecati agli spazi comuni e/o alle attrezzature ivi esistenti sono risarciti dagli studenti di tutte le classi;

c)     i danni arrecati agli spazi esterni sono risarciti da intere classi o da tutti gli studenti solo qualora risulti chiaro che solo ad essi possono essere fatti risalire tali danni e non ad altri utenti degli stessi spazi o a persone comunque diverse.

3.     Ciascun docente è responsabile delle aule nelle quali la classe cui è stato assegnato fa lezione, nelle ore previste dall'orario settimanale o giornaliero, nonché degli spazi in cui è incaricato della vigilanza secondo il proprio orario.

Pertanto spetta a ciascun docente controllare che nessuno sporchi o danneggi aule, attrezzature, suppellettili e spazi comuni nelle ore di lezione e nei periodi in cui è incaricato della vigilanza e segnalare immediatamente al docente responsabile - ove esistente - o al Preside, o a chi al momento ne fa le veci, ogni danneggiamento con il nome del responsabile.

4.     Ciascuno studente ha comunque il dovere di collaborare alla buona tenuta di aule, attrezzature, suppellettili e spazi comuni.

Perciò ha anche, oltre alla responsabilità dei propri atti e comportamenti, il dovere di segnalare con la massima tempestività al docente in servizio nella classe o al docente responsabile - ove esistente - o al Preside, o a chi al momento ne fa le veci, eventuali atti di danneggiamento di altri cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza.

5.     Sono tenuti a collaborare allo stesso modo e con pari senso di responsabilità anche il resto del personale e gli altri utenti del servizio.

6.     E' fatta salva in ogni caso la possibilità dell'autorità scolastica di comminare sanzioni disciplinari secondo le norme in vigore.               

 

R.I. Art. 23 lett. b)

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE MACCHINE DI FOTORIPRODUZIONE A SERVIZIO DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI

 

1.     Le fotocopie possono essere fatte solo per uso didattico ed educativo secondo la casistica che può essere aggiornato di volta  in volta dal Preside per esigenze di funzionalità.

2.     Le richiese debbono essere presentate mediante gli appositi modelli direttamente dai docenti in segreteria.

3.     Le fotocopie saranno consegnate al docente richiedente entro 2 giorni se il numero complessivo è inferiore a 10, entro 3 giorni se inferiore a 30, entro 4 giorni se inferiore a 50, entro 5 giorni se inferiore a 100, entro 10 giorni se superiore a 100.

4.     Le fotocopie vengono fatte solo dal personale incaricato.

E' fatto perciò divieto agli studenti ed ai docenti di usare direttamente le macchine di fotoriproduzione.

Il Preside può tuttavia disporre di volta in volta il tipo di organizzazione ritenuto più funzionale.

5.     Per le prove di verifica le fotocopie possono essere fatte fino al giorno precedente la data fissata per ciascuna prova dal personale addetto, alla presenza del docente richiedente, in orario concordato direttamente con lo stesso personale.

6.     Per le attività extracurricolari le richieste vanno presentate dal docente delegato. Valgono anche in tale caso le medesime procedure ed i medesimi tempi previsti per le altre situazioni.

7.     Il personale incaricato esplica il compito di fotoriproduzione dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di ogni giorno, salvo diversa disposizione del Preside per esigenze di servizio e di funzionalità.

8.     Per quanto non contemplato nei punti precedenti decide il Preside.

 

 

R.I. Art. 23 lett. c)

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA BIBLIOTECA

 

1.     Tutto il materiale classificato può essere oggetto di consultazione da parte degli studenti e del personale scolastico.

2.     L'orario di apertura mattutina verrà stabilito con apposita determinazione del Preside.

L'eventuale apertura pomeridiana viene decisa annualmente dal C.d.I., sentito il C.D., comunque in coincidenza con l'apertura pomeridiana della scuola.

Il C.d.I. decide parimenti sull'eventuale apertura al pubblico.

3.     Il periodo di prestito non può andare oltre le due settimane. Per le classi 5e tale periodo può essere prolungato fino al giorno degli orali degli esami di maturità. Nel periodo estivo il prestito per le altre classi è interrotto al 10 luglio.

4.     La consultazione avviene alla presenza del personale addetto ed il prestito è fatto direttamente dal medesimo con registrazione della data di inizio e di restituzione.

5.     La consultazione da parte di una intera classe avviene in orario concordato con il personale addetto ed alla presenza del docente interessato.

6.     Il prestito può essere ammesso anche per gli ex studenti dell'istituto nel rispetto delle regole valide per gli utenti interni.

7.     Il Preside può variare e/o specificare ulteriormente quanto previsto nel presente regolamento per esigenze di migliore organizzazione e maggiore funzionalità.

 

R.I. Art. 23 lett. d)

REGOLAMENTO PER L'USO DEI LABORATORI E DELLE AULE SPECIALI

 

1.     L'uso dei laboratori viene programmato annualmente in relazione alle attività didattiche ed educative ed il relativo orario fa parte integrante dell'orario scolastico.

2.     Per ogni laboratorio viene incaricato, all'inizio di ogni anno scolastico, un docente quale responsabile del suo uso in base al presente regolamento e ad altro che, più specificamente, potrà essere deciso dal Preside.

3.     Per ciascuna classe che, in base all'orario, usa un determinato laboratorio, ad inizio d'anno scolastico ogni docente assegna a ciascuno studente della classe il suo posto di lavoro in modo che, in caso di danneggiamento, si possa sempre risalire al responsabile.

Lo schema dell'assegnazione dei posti di ogni classe in ogni laboratorio deve essere, a cura dei docenti interessati, depositato in segreteria prima dell'inizio delle lezioni.

Ogni variazione che, per qualsiasi ragione, dovesse essere apportata in corso d'anno, deve essere immediatamente comunicata per iscritto con le stesse modalità.

4.     Ciascun docente è responsabile del laboratorio o dell’aula speciale nelle ore in cui viene usato alla sua presenza dalle classi cui annualmente o temporaneamente è stato assegnato.

Pertanto spetta a ciascun docente controllare, ad ogni  inizio e ad ogni fine di lezione, lo stato di tutti i posti di lavoro e segnalare immediatamente al responsabile del laboratorio o - in sua assenza - al Preside, o a chi di volta in volta ne fa le veci, ogni pur piccolo danno con il nome del responsabile.

I docenti che sostituiscono colleghi assenti in orario che prevede l'uso di un laboratorio e che non siano essi stessi abilitati ad usare quel laboratorio faranno lezione nell'aula normale assegnata alla classe.

5.     I danneggiamenti verranno risarciti secondo quanto previsto dall'apposito regolamento per la buona tenuta dei locali e delle attrezzature (R.I., art. 20 lett. a).

6.     Ciascuno studente ha comunque il dovere di collaborare alla buona tenuta dei laboratori e delle aule speciali.

Perciò ha anche, oltre alla responsabilità del proprio posto di lavoro, il dovere di segnalare al responsabile di laboratorio o all'autorità scolastica eventuali atti di danneggiamento di altri cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza.

Chiunque venga meno a tale obbligo, al pari dell'autore o degli autori del danneggiamento, è passibile delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa scolastica.

7.     Nessuno, studente o docente, può introdurre materiale personale o comunque estraneo alle dotazioni di ogni laboratorio.

Nessuno parimenti può far uscire dai laboratori o dalle aule speciali, anche solo temporaneamente, lo stesso materiale senza che il Preside ne abbia dato formale autorizzazione.

Nessuno infine può introdurre materiale didattico che non sia ufficialmente in dotazione alla scuola.

Chiunque contravvenga a tali disposizioni è passibile, oltre che di sanzioni disciplinari, di denunzia all'autorità giudiziaria.

8.     Con riferimento al punto 2 il Preside può, per esigenze di maggiore chiarezza e di migliore organizzazione, apportare variazioni e/o integrazioni al presente regolamento dandone tempestiva comunicazione, oltre che al docente responsabile, a tutti gli utenti.

9.     Il docente responsabile di un laboratorio o di un’aula speciale ha cura che il relativo regolamento venga affisso sulla porta dello stesso, che ogni docente interessato ne sia a perfetta conoscenza e che esso sia rispettato in ogni sua parte anche effettuando controlli senza preavviso.

Può in ogni momento fare segnalazioni e proposte al Preside per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione del laboratorio di propria competenza.

Propone, entro i termini stabiliti nella programmazione annuale, il rinnovo e/o il potenziamento delle dotazioni, utilizzando gli appositi modelli forniti dalla segreteria.

Fa, alla fine dell'anno scolastico, una relazione dettagliata sullo stato del funzionamento dei laboratori di cui è responsabile e sulle eventuali necessità di manutenzione, aggiornamento o potenziamento delle dotazioni.                                                               

 

R.I. Art. 23 lett. e)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.I.C.

                                                                                                                 

1.     Il C.I.C. (Centro di Informazione e Consulenza) ha le finalità e le funzioni stabilite dalla legge 162/90 e recepite all'atto della sua istituzione con delibera C.I. n. 50 del 12/6/1992.

2.     Tutti gli operatori scolastici, in virtù della loro specifica funzione e professionalità, sono da considerarsi sempre e comunque referenti delle problematiche giovanili, emergenti  o sottese al processo educativo, e rappresentano pertanto, in ogni momento della vita scolastica, i diretti interlocutori degli studenti.

3.     Il Centro ha lo scopo primario di rafforzare la possibilità di incontro tra le varie componenti della scuola anche al di fuori dell'orario mattutino. In tal modo infatti possono moltiplicarsi e diventare più significative le occasioni di dialogo, aggregazione e socializzazione che, sempre importanti, diventano indispensabili in particolari situazioni di disagio.

Per questo - ed anche al fine di evitare possibili fraintendimenti e pregiudizi - non si ritiene opportuno individuare uno spazio apposito che potrebbe ingenerare resistenze.

Sarà pertanto lasciata aperta e fruibile l'intera struttura scolastica che sarà utilizzata dal personale incaricato secondo le opportunità e/o le necessità.

4.     I docenti referenti si impegnano a mettersi a disposizione degli studenti in orario mattutino per almeno un'ora alla settimana durante tutto l'anno scolastico.

5.     Gli stessi docenti referenti e tutti gli altri docenti si impegnano a rientrare anche nelle ore pomeridiane secondo la disponibilità di ciascuno e secondo le scelte relative alle attività integrative deliberate all'inizio di ogni anno scolastico dagli OO.CC.

6.     Al fine di realizzare la più piena collaborazione fra le componenti scolastiche rispetto alle funzioni del C.I.C. ed in base a quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa, può essere istituito il Comitato del C.I.C. composto da 2 docenti, 2 genitori e 2 studenti con compiti di coordinamento, organizzazione e promozione delle attività.

Qualora se ne decida l'istituzione, ogni componente elegge autonomamente, all'inizio di ogni anno scolastico, i propri rappresentanti.

Per la componente docenti i docenti referenti fanno parte di diritto del Comitato.

La prima riunione è convocata dal Preside.

Il Comitato elegge nel suo seno un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

7.     Il Preside ed i docenti referenti, nel caso vi siano studenti in situazione di disagio, più o meno grave, o, a maggior ragione, in situazione di rischio, attivano i Consigli di Classe interessati e stabiliscono stretti e costanti contatti con le famiglie nonché con gli operatori socio-sanitari di volta in volta indicati dalla USL.

8.     Qualora la USL metta a disposizione il personale necessario, verrà attivato un servizio di consulenza periodica socio-psico-pedagogica all'interno della scuola in orario mattutino e/o pomeridiano.

9.     Sulla base dei problemi emergenti ed anche in relazione a semplici problemi di informazione saranno comunque contattati gli esperti del SERT, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni e nel rispetto della normativa in materia.   

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