(D.P.R.
24 giugno 1998 n. 249)
Deliberato
dal C.d.I. il 25 febbraio 1999
Art. 20 DIRITTI DEGLI STUDENTI
20.1. Diritto alla scuola
Gli
studenti hanno diritto ad usufruire di un edificio adeguato, con locali sicuri
ed accessibili ed attrezzature funzionali ed efficienti.
Hanno
inoltre diritto ad un ambiente sereno e formativo sia sul piano civico che su
quello professionale.
20.2.
Diritto alla libertà di apprendimento
Ogni
studente ha diritto alla tutela della propria libertà di apprendimento nella
direzione della realizzazione delle proprie potenzialità di crescita culturale,
intellettuale e umana. In particolare ha diritto:
-
a
studiare in un contesto motivante;
-
ad
essere educato ai valori di libertà, pluralismo, solidarietà, convivenza democratica;
-
ad
avere perciò un insegnamento ispirato ai valori costituzionali ed esercitato
nel rispetto della propria personalità.
20.3.
Diritto
alla qualità ed alla continuità dell’apprendimento
Ogni studente ha diritto ad una
prestazione didattica qualificata ed aggiornata dal punto di vista
disciplinare, metodologico-didattico, psico-pedagogico.
La continuità dell’apprendimento deve essere
garantita dal costante impegno alla rimozione degli ostacoli che riducono la
possibilità di fruire della formazione. In questo senso ogni studente ha
diritto all’offerta di attività di orientamento, di recupero e/o sostegno
20.4. Diritto all’identità personale, alla libertà di pensiero ed
alla riservatezza
Ogni studente ha inoltre il diritto:
-
a prestazioni
didattiche individualizzate, in particolare in presenza di handicap, nei limiti
posti dalle disponibilità di personale e di risorse finanziarie;
-
al rispetto delle
differenze personali, sessuali, etniche, socioculturali, religiose;
-
al rispetto delle sue
scelte di vita, alla libertà di pensiero, di parola e di espressione, nelle
forme consentite e nel rispetto degli altri;
-
all’ascolto delle
proprie opinioni;
-
al rispetto della
riservatezza per tutte le notizie che la scuola possieda o che abbia bisogno di
conoscere per motivi educativi e didattici.
20.5. Diritto alla libera aggregazione (di riunione, di
assemblea e di associazione)
Gli studenti hanno diritto di aggregarsi e di
associarsi liberamente. Hanno diritto di riunirsi in assemblea e di usare i
locali della scuola anche in orario pomeridiano nei limiti posti dal
Regolamento di Istituto e nel quadro delle attività previste dal Piano
dell'Offerta Formativa.
20.6.
Diritto di
partecipazione attiva alla vita della scuola
Tutti
gli studenti hanno diritto di confronto costruttivo fra loro e con le altre
componenti scolastiche.
Hanno diritto di partecipazione propositiva a tutte
le attività scolastiche, nello spirito del Piano dell'Offerta Formativa.
Hanno diritto ad essere consultati, direttamente o
tramite i loro rappresentanti, sulle decisioni che influiscono in modo
rilevante sulla vita della scuola.
20.7. Diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva
Tutti gli studenti hanno il diritto di conoscere
gli obiettivi educativi e didattici generali e specifici, i criteri ed i metodi
di verifica e di valutazione.
Hanno
in particolare il diritto di conoscere tempestivamente l’esito delle prove di
verifica, con riferimento sia ai voti sia al rapporto di essi con i criteri
utilizzati, soprattutto al fine di poter recuperare le carenze eventualmente
emerse.
20.8. Diritto alla
trasparenza delle procedure disciplinari
Gli
studenti hanno diritto ad una normativa dei provvedimenti disciplinari che sia
finalizzata contemporaneamente a garantire a tutti il normale svolgimento delle
attività scolastiche ed a favorire la responsabilità di ognuno.
In
tal senso hanno diritto a conoscere la normativa in materia, con particolare
riferimento alle procedure che debbono essere seguite nel caso di provvedimenti
disciplinari.
20.9. Diritto all’informazione
Ogni
studente ha diritto:
-
ad
ogni informazione utile a capire il proprio rendimento scolastico ed il livello
di partecipazione alla vita della scuola;
-
all’informazione
concernente le deliberazioni degli Organi Collegiali;
-
all’informazione
concernente le attività esterne dirette in particolare ai giovani, mediante
l’affissione di notizie nella bacheca degli studenti.
Art. 21 DOVERI DEGLI STUDENTI
21.1.
Dovere di
frequenza regolare e di rispetto degli orari
Tutti gli studenti hanno il dovere di frequentare
regolarmente le lezioni e le altre attività obbligatorie deliberate dagli
OO.CC.
Hanno il dovere di frequentare,
una volta che siano state scelte ed attivate, anche le attività integrative non
curricolari inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.
Hanno inoltre il dovere di
rispettare gli orari fissati per le diverse attività nel quadro
dell’organizzazione della scuola.
21.2. Dovere di assolvere agli
impegni di studio ed ai compiti assegnati
Ogni studente è tenuto a
partecipare con il massimo impegno alla propria formazione ed alla vita della
scuola.
Ha il dovere di prestare
attenzione, interagendo attivamente, alle lezioni e di applicarsi con
responsabilità nello studio di tutte le discipline, rispettando i compiti
assegnati e portando a scuola il materiale didattico occorrente.
Ha, in particolare, il dovere di
sottoporsi alle verifiche scritte, grafiche, pratiche e orali.
21.3. Dovere di comportamento rispettoso e conforme alle regole
della convivenza civile
Tutti gli studenti hanno il dovere
di rispettare i compagni, il Capo di Istituto, il personale docente e non
docente della scuola.
Hanno
il dovere di tenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento
corretto e responsabile, coerente con le finalità educative dell’istituzione.
21.4. Dovere di osservanza del regolamento interno
Ogni studente ha il dovere di
rispettare le norme di organizzazione e di sicurezza contenute nel Regolamento
interno dell’Istituto e di prodigarsi perché i compagni facciano altrettanto.
21.5. Dovere di rispetto degli
ambienti e del patrimonio dell’Istituto
Tutti gli studenti sono tenuti ad
utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, i macchinari ed i
sussidi didattici.
Sono tenuti a tenere comportamenti
tali da non arrecare danni né a sé stessi né agli altri né al patrimonio della
scuola.
Sono tenuti pertanto a rispettare
con il massimo scrupolo le disposizioni scritte e/o orali che vengono dettate
in tal senso dal personale preposto allo svolgimento delle diverse attività.
21.6. Dovere di contribuire alla
migliore qualità della vita scolastica
Ogni studente è tenuto a
collaborare perché l’ambiente scolastico sia il più possibile accogliente,
civile, culturalmente vivace.
In tal senso è anche tenuto a
segnalare eventuali disfunzioni, inadempienze e comportamenti lesivi del
diritto di ognuno ad avere il migliore funzionamento possibile dell’Istituto.
Art. 22 SANZIONI DISCIPLINARI
22.1.
Criteri
-
I
provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento
del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno
della comunità scolastica.
-
La
responsabilità disciplinare è personale.
-
Nessuno
può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato
ad esporre le proprie ragioni.
-
Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto.
-
In
nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui
personalità.
-
Le
sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
-
Esse
tengono conto della situazione personale dello studente.
-
Allo
studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore
della comunità scolastica.
22.2.
Sanzioni
A.
Per
mancanza ai doveri scolastici; per negligenza ripetuta; per atti di
maleducazione; per assenza ingiustificata non abituale:
a)
ammonizione privata;
b)
ammonizione in
classe;
c)
allontanamento
temporaneo dalle lezioni;
d)
ammonizione scritta.
B.
Per
il ripetersi delle mancanze di cui alla lettera A e per non aver tenuto conto
delle sanzioni ivi previste eventualmente irrogate; per assenze ingiustificate
ricorrenti; per fatti che turbino il regolare andamento della scuola, ivi
compreso il ripetersi di assenze ingiustificate nonostante una sanzione di cui
alla precedente lettera A) eventualmente già irrogata; per gravi e/o reiterate
infrazioni disciplinari:
e)
allontanamento dalla comunità scolastica fino a cinque giorni.
C.
Per offesa alla
dignità delle persone, alle istituzioni, alle religioni, alla morale; per
oltraggio all’Istituto ed ai suoi rappresentanti; per gravi e/o reiterate
infrazioni disciplinari:
f)
allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.
D.
Quando siano stati
commessi reati:
g)
allontanamento dalla
comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del
reato, superiore a quindici giorni.
E.
Quando siano stati
commessi reati di particolare gravità, se vi sia pericolo per l’incolumità
delle persone:
h)
allontanamento dalla
comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle
condizioni di accertata incompatibilità ambientale.
Nei
periodi di allontanamento dalla scuola, sono attuati interventi, eventualmente
anche con l’assistenza dei servizi sociali, volti a favorire un rapporto con lo
studente e con la sua famiglia tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica.
Nei
casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva
sconsiglino il rientro nella comunità scolastica, all’interessata/o è
consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
22.3.
Organi
competenti ad irrogare le sanzioni e relativo procedimento
Allontanamento temporaneo dalle lezioni:
E’
irrogata dall’insegnante, che affiderà lo studente ad un collaboratore
scolastico per accompagnarlo dal Preside o da un suo collaboratore.
Ammonizione
scritta:
E’
irrogata dall’insegnante o dal Preside. Essa viene annotata sul registro di
classe previa contestazione scritta degli addebiti.
Allontanamento
dalla comunità scolastica fino a 5 o fino a 15 giorni:
-
E’ irrogata dal
Consiglio di Classe nella sua composizione allargata.
-
Qualora la sanzione
debba essere inflitta agli studenti rappresentanti di classe, questi debbono
astenersi dal partecipare alla deliberazione che li riguarda.
-
Il Consiglio di
Classe è convocato dal Preside, su proposta dell’insegnante che ha contestato
la violazione o del Coordinatore di classe, ed è presieduto dal Preside o da un
docente delegato. Esso delibera con la presenza della metà più uno dei suoi
componenti.
-
La votazione avviene
a scrutinio segreto. La decisione è adottata a maggioranza dei votanti. In caso
di parità dei voti, la sanzione non viene irrogata.
-
Se sono formulate più
proposte e non si forma una maggioranza alla prima votazione, il Presidente
mette ai voti due delle proposte per escluderne una, quindi mette ai voti la
proposta esclusa con una delle restanti, e così via fino a che le soluzioni
siano ridotte a due, sulle quali avverrà la votazione decisiva.
Allontanamento per periodi determinati, superiori a
15 giorni. Allontanamento a tempo indeterminato.
Sono irrogati dalla
Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, convocata e presieduta dal suo
Presidente, su proposta del Consiglio di Classe. Si applicano le disposizioni
dei commi 4 e 5 del punto precedente.
22.4.
Altri
aspetti del procedimento di irrogazione
·
Allo
studente incolpato devono essere contestati gli addebiti e gli deve essere
consentito di giustificarsi.
·
Nel
caso di ammonizione privata o in classe o di allontanamento dalle lezioni, la
contestazione è formulata oralmente dall’insegnante, che la annota sul registro
di classe, unitamente alle eventuali giustificazioni addotte dallo studente.
·
Nel
caso di ammonizione scritta, l’adozione del provvedimento disciplinare è
preceduta dalla contestazione scritta degli addebiti, contenente l’invito a
presentarsi per esporre le proprie ragioni, da comunicarsi all’interessato.
·
Nel
caso di provvedimenti disciplinari di competenza degli OO.CC. le contestazioni,
con l’invito a presentarsi per esporre le proprie ragioni, debbono essere
sottoscritte dal Presidente dell’organo competente a deliberare e comunicate
all’interessato. Lo studente ha in questo caso facoltà di presentare memorie
difensive scritte e produrre prove e/o testimonianze a lui favorevoli.
·
Il
provvedimento deve essere motivato e deve essere comunicato per iscritto allo
studente stesso e, se minorenne, ai suoi genitori entro cinque giorni dalla
deliberazione.
22.5.
Sostituzione delle sanzioni con attività utili alla scuola
Per le sanzioni previste alle lettere B. e C. gli
studenti possono chiedere che esse vengano sostituite con attività utili alla
scuola.
La richiesta è personale e deve essere pertanto
inoltrata dall’interessato (controfirmata da un genitore nel caso di studente
minorenne) al Preside, entro cinque giorni dalla comunicazione della sanzione,
indicando (fino a quando non vi sarà una tabella di corrispondenza) anche la
proposta alternativa. Su di essa decide il Preside, sentito l’Ufficio di
Direzione, parimenti entro cinque giorni.
22.6.
Risarcimento del danno. Cauzione
Ogni comportamento, doloso o
colposo, dal quale derivi un danno alla scuola o a terzi, obbliga al
risarcimento l’allievo responsabile e le persone che, a norma delle leggi
civili, debbano rispondere per il fatto di lui.
22.7.
Organo
Interno di Garanzia
L’organo interno di garanzia
giudica:
a)
sui conflitti che
sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente
regolamento, a richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse;
b)
sui ricorsi degli
studenti contro i provvedimenti che irrogano sanzioni disciplinari diverse
dall’allontanamento dalla comunità scolastica.
L’organo interno di garanzia è composto, oltre che
dal Preside, che lo presiede, da due rappresentanti dei docenti, due degli
studenti e uno del personale ATA, eletti dalle rispettive componenti.
I componenti elettivi dell’O.I.G. restano in carica
due anni e sono rieleggibili.
22.8.
Reclami e
ricorsi all’Organo Interno di Garanzia
·
I
reclami e i ricorsi di cui all’articolo precedente devono essere presentati per
iscritto, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare,
al Preside, che convoca l’O.I.G. entro cinque giorni dal ricevimento.
·
La
data fissata per la riunione dell’O.I.G. è comunicata all’interessato mediante
affissione all’Albo dell’Istituto. Entro la data della convocazione il
ricorrente può presentare memorie scritte o chiedere di essere sentito.
·
L’O.I.G.
delibera con la presenza della metà più uno dei componenti (quattro membri). Le
decisioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
·
Le
decisioni dell’O.I.G. debbono essere motivate e comunicate per iscritto agli
interessati entro cinque giorni dalla deliberazione.
22.9.
Ricorso al
Provveditore agli Studi