REGOLAMENTO DI ISTITUTO

 

TITOLO V
DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

(D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249)

Deliberato dal C.d.I. il 25 febbraio 1999

 

 

Art. 20       DIRITTI DEGLI STUDENTI

20.1.          Diritto alla scuola

       Gli studenti hanno diritto ad usufruire di un edificio adeguato, con locali sicuri ed accessibili ed attrezzature funzionali ed efficienti.

       Hanno inoltre diritto ad un ambiente sereno e formativo sia sul piano civico che su quello professionale.

20.2. Diritto alla libertà di apprendimento

Ogni studente ha diritto alla tutela della propria libertà di apprendimento nella direzione della realizzazione delle proprie potenzialità di crescita culturale, intellettuale e umana. In particolare ha diritto:

-         a studiare in un contesto motivante;

-         ad essere educato ai valori di libertà, pluralismo, solidarietà, convivenza democratica;

-         ad avere perciò un insegnamento ispirato ai valori costituzionali ed esercitato nel rispetto della propria personalità.

20.3.                    Diritto alla qualità ed alla continuità dell’apprendimento

Ogni studente ha diritto ad una prestazione didattica qualificata ed aggiornata dal punto di vista disciplinare, metodologico-didattico, psico-pedagogico.

La continuità dell’apprendimento deve essere garantita dal costante impegno alla rimozione degli ostacoli che riducono la possibilità di fruire della formazione. In questo senso ogni studente ha diritto all’offerta di attività di orientamento, di recupero e/o sostegno

                   20.4.          Diritto all’identità personale, alla libertà di pensiero ed alla riservatezza

                            Ogni studente ha inoltre il diritto:

-                a prestazioni didattiche individualizzate, in particolare in presenza di handicap, nei limiti posti dalle disponibilità di personale e di risorse finanziarie;

-                al rispetto delle differenze personali, sessuali, etniche, socioculturali, religiose;

-                al rispetto delle sue scelte di vita, alla libertà di pensiero, di parola e di espressione, nelle forme consentite e nel rispetto degli altri;

-                all’ascolto delle proprie opinioni;

-                al rispetto della riservatezza per tutte le notizie che la scuola possieda o che abbia bisogno di conoscere per motivi educativi e didattici.

                   20.5.                   Diritto alla libera aggregazione (di riunione, di assemblea e di associazione)

Gli studenti hanno diritto di aggregarsi e di associarsi liberamente. Hanno diritto di riunirsi in assemblea e di usare i locali della scuola anche in orario pomeridiano nei limiti posti dal Regolamento di Istituto e nel quadro delle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa.

20.6.                     Diritto di partecipazione attiva alla vita della scuola

Tutti gli studenti hanno diritto di confronto costruttivo fra loro e con le altre componenti scolastiche.

Hanno diritto di partecipazione propositiva a tutte le attività scolastiche, nello spirito del Piano dell'Offerta Formativa.

Hanno diritto ad essere consultati, direttamente o tramite i loro rappresentanti, sulle decisioni che influiscono in modo rilevante sulla vita della scuola.

                   20.7.          Diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva

                            Tutti gli studenti hanno il diritto di conoscere gli obiettivi educativi e didattici generali e specifici, i criteri ed i metodi di verifica e di valutazione.

                       Hanno in particolare il diritto di conoscere tempestivamente l’esito delle prove di verifica, con riferimento sia ai voti sia al rapporto di essi con i criteri utilizzati, soprattutto al fine di poter recuperare le carenze eventualmente emerse.

                   20.8. Diritto alla trasparenza delle procedure disciplinari

Gli studenti hanno diritto ad una normativa dei provvedimenti disciplinari che sia finalizzata contemporaneamente a garantire a tutti il normale svolgimento delle attività scolastiche ed a favorire la responsabilità di ognuno.

In tal senso hanno diritto a conoscere la normativa in materia, con particolare riferimento alle procedure che debbono essere seguite nel caso di provvedimenti disciplinari.

                   20.9.          Diritto all’informazione

       Ogni studente ha diritto:

-                ad ogni informazione utile a capire il proprio rendimento scolastico ed il livello di partecipazione alla vita della scuola;

-                all’informazione concernente le deliberazioni degli Organi Collegiali;

-                all’informazione concernente le attività esterne dirette in particolare ai giovani, mediante l’affissione di notizie nella bacheca degli studenti.

 

Art. 21       DOVERI DEGLI STUDENTI

21.1.                Dovere di frequenza regolare e di rispetto degli orari

Tutti gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività obbligatorie deliberate dagli OO.CC.

Hanno il dovere di frequentare, una volta che siano state scelte ed attivate, anche le attività integrative non curricolari inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

Hanno inoltre il dovere di rispettare gli orari fissati per le diverse attività nel quadro dell’organizzazione della scuola.

21.2.  Dovere di assolvere agli impegni di studio ed ai compiti assegnati

Ogni studente è tenuto a partecipare con il massimo impegno alla propria formazione ed alla vita della scuola.

Ha il dovere di prestare attenzione, interagendo attivamente, alle lezioni e di applicarsi con responsabilità nello studio di tutte le discipline, rispettando i compiti assegnati e portando a scuola il materiale didattico occorrente.

Ha, in particolare, il dovere di sottoporsi alle verifiche scritte, grafiche, pratiche e orali.

                   21.3.       Dovere di comportamento rispettoso e conforme alle regole della convivenza civile

                            Tutti gli studenti hanno il dovere di rispettare i compagni, il Capo di Istituto, il personale docente e non docente della scuola.

                       Hanno il dovere di tenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento corretto e responsabile, coerente con le finalità educative dell’istituzione.

                   21.4.       Dovere di osservanza del regolamento interno

Ogni studente ha il dovere di rispettare le norme di organizzazione e di sicurezza contenute nel Regolamento interno dell’Istituto e di prodigarsi perché i compagni facciano altrettanto.

21.5.  Dovere di rispetto degli ambienti e del patrimonio dell’Istituto

Tutti gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, i macchinari ed i sussidi didattici.

Sono tenuti a tenere comportamenti tali da non arrecare danni né a sé stessi né agli altri né al patrimonio della scuola.

Sono tenuti pertanto a rispettare con il massimo scrupolo le disposizioni scritte e/o orali che vengono dettate in tal senso dal personale preposto allo svolgimento delle diverse attività.

21.6.  Dovere di contribuire alla migliore qualità della vita scolastica

Ogni studente è tenuto a collaborare perché l’ambiente scolastico sia il più possibile accogliente, civile, culturalmente vivace.

In tal senso è anche tenuto a segnalare eventuali disfunzioni, inadempienze e comportamenti lesivi del diritto di ognuno ad avere il migliore funzionamento possibile dell’Istituto.

 

Art. 22       SANZIONI DISCIPLINARI

22.1.                     Criteri

-                I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

-                La responsabilità disciplinare è personale.

-                Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

-                Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

-                In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

-                Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

-                Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

-                Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

22.2.               Sanzioni

A.      Per mancanza ai doveri scolastici; per negligenza ripetuta; per atti di maleducazione; per assenza ingiustificata non abituale:

a)     ammonizione privata;

b)     ammonizione in classe;

c)     allontanamento temporaneo dalle lezioni;

d)     ammonizione scritta.

B.      Per il ripetersi delle mancanze di cui alla lettera A e per non aver tenuto conto delle sanzioni ivi previste eventualmente irrogate; per assenze ingiustificate ricorrenti; per fatti che turbino il regolare andamento della scuola, ivi compreso il ripetersi di assenze ingiustificate nonostante una sanzione di cui alla precedente lettera A) eventualmente già irrogata; per gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari:

e)   allontanamento dalla comunità scolastica fino a cinque giorni.

C.      Per offesa alla dignità delle persone, alle istituzioni, alle religioni, alla morale; per oltraggio all’Istituto ed ai suoi rappresentanti; per gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari:

f)   allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.

D.      Quando siano stati commessi reati:

g)     allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato, superiore a quindici giorni.

E.      Quando siano stati commessi reati di particolare gravità, se vi sia pericolo per l’incolumità delle persone:

h)     allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale.

                       Nei periodi di allontanamento dalla scuola, sono attuati interventi, eventualmente anche con l’assistenza dei servizi sociali, volti a favorire un rapporto con lo studente e con la sua famiglia tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

                       Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva sconsiglino il rientro nella comunità scolastica, all’interessata/o è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

22.3.                Organi competenti ad irrogare le sanzioni e relativo procedimento

Ammonizione privata e in classe:

Sono irrogate dall’insegnante o dal Preside.

                       Allontanamento temporaneo dalle lezioni:

                       E’ irrogata dall’insegnante, che affiderà lo studente ad un collaboratore scolastico per accompagnarlo dal Preside o da un suo collaboratore.

                       Ammonizione scritta:

                       E’ irrogata dall’insegnante o dal Preside. Essa viene annotata sul registro di classe previa contestazione scritta degli addebiti.

                       Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 o fino a 15 giorni:

-         E’ irrogata dal Consiglio di Classe nella sua composizione allargata.

-           Qualora la sanzione debba essere inflitta agli studenti rappresentanti di classe, questi debbono astenersi dal partecipare alla deliberazione che li riguarda.

-           Il Consiglio di Classe è convocato dal Preside, su proposta dell’insegnante che ha contestato la violazione o del Coordinatore di classe, ed è presieduto dal Preside o da un docente delegato. Esso delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

-           La votazione avviene a scrutinio segreto. La decisione è adottata a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti, la sanzione non viene irrogata.

-           Se sono formulate più proposte e non si forma una maggioranza alla prima votazione, il Presidente mette ai voti due delle proposte per escluderne una, quindi mette ai voti la proposta esclusa con una delle restanti, e così via fino a che le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avverrà la votazione decisiva.

Allontanamento per periodi determinati, superiori a 15 giorni. Allontanamento a tempo indeterminato.

                       Sono irrogati dalla Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, convocata e presieduta dal suo Presidente, su proposta del Consiglio di Classe. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 del punto precedente.

22.4.                Altri aspetti del procedimento di irrogazione

·         Allo studente incolpato devono essere contestati gli addebiti e gli deve essere consentito di giustificarsi.

·         Nel caso di ammonizione privata o in classe o di allontanamento dalle lezioni, la contestazione è formulata oralmente dall’insegnante, che la annota sul registro di classe, unitamente alle eventuali giustificazioni addotte dallo studente.

·         Nel caso di ammonizione scritta, l’adozione del provvedimento disciplinare è preceduta dalla contestazione scritta degli addebiti, contenente l’invito a presentarsi per esporre le proprie ragioni, da comunicarsi all’interessato.

·         Nel caso di provvedimenti disciplinari di competenza degli OO.CC. le contestazioni, con l’invito a presentarsi per esporre le proprie ragioni, debbono essere sottoscritte dal Presidente dell’organo competente a deliberare e comunicate all’interessato. Lo studente ha in questo caso facoltà di presentare memorie difensive scritte e produrre prove e/o testimonianze a lui favorevoli.

·         Il provvedimento deve essere motivato e deve essere comunicato per iscritto allo studente stesso e, se minorenne, ai suoi genitori entro cinque giorni dalla deliberazione.

22.5.                Sostituzione delle sanzioni con attività utili alla scuola

Per le sanzioni previste alle lettere B. e C. gli studenti possono chiedere che esse vengano sostituite con attività utili alla scuola.

La richiesta è personale e deve essere pertanto inoltrata dall’interessato (controfirmata da un genitore nel caso di studente minorenne) al Preside, entro cinque giorni dalla comunicazione della sanzione, indicando (fino a quando non vi sarà una tabella di corrispondenza) anche la proposta alternativa. Su di essa decide il Preside, sentito l’Ufficio di Direzione, parimenti entro cinque giorni.

22.6.                Risarcimento del danno. Cauzione

Ogni comportamento, doloso o colposo, dal quale derivi un danno alla scuola o a terzi, obbliga al risarcimento l’allievo responsabile e le persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto di lui.

22.7.                Organo Interno di Garanzia

L’organo interno di garanzia giudica:

a)     sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento, a richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse;

b)     sui ricorsi degli studenti contro i provvedimenti che irrogano sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica.

L’organo interno di garanzia è composto, oltre che dal Preside, che lo presiede, da due rappresentanti dei docenti, due degli studenti e uno del personale ATA, eletti dalle rispettive componenti.

I componenti elettivi dell’O.I.G. restano in carica due anni e sono rieleggibili.

22.8.                Reclami e ricorsi all’Organo Interno di Garanzia

·         I reclami e i ricorsi di cui all’articolo precedente devono essere presentati per iscritto, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare, al Preside, che convoca l’O.I.G. entro cinque giorni dal ricevimento.

·         La data fissata per la riunione dell’O.I.G. è comunicata all’interessato mediante affissione all’Albo dell’Istituto. Entro la data della convocazione il ricorrente può presentare memorie scritte o chiedere di essere sentito.

·         L’O.I.G. delibera con la presenza della metà più uno dei componenti (quattro membri). Le decisioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

·         Le decisioni dell’O.I.G. debbono essere motivate e comunicate per iscritto agli interessati entro cinque giorni dalla deliberazione.

22.9.                Ricorso al Provveditore agli Studi

Contro le decisioni del Consiglio di Classe e della Giunta Esecutiva è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli Studi.  

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