REGOLAMENTO DI ISTITUTO

 

TITOLO II

ASSEMBLEE E COMITATI

(artt. 12/15 D.lg. 16/4/94 n. 297 e D.P.C.M. 7 giugno 1995 - parte I^, punto 7.6.)

 

Art. 6                  ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

6.1.  Assemblea di istituto

L'assemblea mensile di istituto è richiesta per iscritto, con indicazione del relativo o.d.g., dalla maggioranza del comitato studentesco di istituto, -ove costituito- o dai rappresentanti di tutte le classi o dal 10% degli studenti dell'istituto almeno 5 gg. prima della data fissata per il suo svolgimento.

L'assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli studenti.

Qualora per la trattazione di uno o più punti sia prevista la presenza di esperti, la richiesta va inoltrata in tempo utile -almeno 10 gg.- perché si possa riunire il C.d.I. per la relativa autorizzazione.

Il C.d.I. può delegare, all'inizio dell'anno scolastico, il preside per l'autorizzazione di cui trattasi.

Nella prima assemblea di ogni anno scolastico vengono eletti un presidente ed eventualmente un vice presidente, le cui modalità di elezione ed i cui compiti vengono definiti in un apposito regolamento per il funzionamento dell'assemblea stessa.

Il testo del regolamento ed il nome degli eletti vengono trasmessi al preside ed al consiglio di istituto.

Il presidente è -nei confronti del preside- responsabile del regolare svolgimento dell'assemblea.

Di ogni assemblea, a cura del presidente, viene redatto apposito verbale che, consegnato al preside, verrà conservato agli atti della scuola.

Nel caso il preside -o suo delegato- constati la violazione delle norme che regolano il diritto di assemblea, l'assemblea stessa verrà immediatamente sciolta.

Il preside -se ve ne sono le condizioni- può decidere che vengano riprese le lezioni secondo l'orario del giorno.

Le assemblee pomeridiane saranno autorizzate nei limiti della possibilità di apertura della scuola e della disponibilità di personale di sorveglianza e vigilanza.

In relazione alla disponibilità dei locali nonché al modello organizzativo più funzionale alla trattazione degli argomenti, l'assemblea può articolarsi in assemblee di classe, assemblee di classi parallele o assemblee di biennio e di triennio.

Qualora se ne ravvisi la necessità, la riunione può avvenire anche presso il Palazzetto dello Sport o -previa autorizzazione del C.d.I.- in altro locale idoneo esterno alla scuola.

In tal caso ogni classe si sposterà dall'istituto  alla sede stabilita con la presenza di almeno un docente.

Prima dell'inizio dell'assemblea sarà fatto l'appello -classe per classe- da parte dei docenti in servizio.

Nessuno può allontanarsi dall'assemblea -tantomeno uscire dalla scuola- prima del termine fissato per la sua conclusione.

Qualora lo ritenga necessario, il preside può disporre che al termine dell'assemblea venga effettuato l'appello classe per classe.

6.2.  Assemblea di classe

Le assemblee mensili di classe sono richieste per iscritto, con indicazione dell'o.d.g., dai relativi rappresentanti almeno 5 gg. prima della data fissata per il loro svolgimento.

Di ogni assemblea, a cura dei rappresentanti della classe, viene redatto apposito verbale che, consegnato al preside, verrà conservato agli atti della scuola.

Nel caso il preside -o suo delegato- constati la violazione delle norme che regolano il diritto di assemblea, l'assemblea stessa verrà immediatamente sciolta e saranno riprese le lezioni secondo l'orario del giorno.

Possono essere richieste assemblee di classi parallele nonché assemblee di classe contemporanee per la trattazione di un medesimo o.d.g.

Le due ore mensili cui ha diritto ogni classe per effettuare la propria assemblea possono essere utilizzate anche in due giorni diversi.

6.3.  Comitato studentesco di istituto

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.

Una volta costituito, il comitato può darsi un regolamento ed esprimere un presidente.

Il comitato studentesco si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di lezione nei giorni in cui è prevista l'apertura della scuola.

La richiesta di riunione viene inoltrata al preside almeno 5 gg. prima della data prevista per il suo svolgimento.

Il comitato studentesco può assumere -fra gli altri compiti- anche quello di proporre una programmazione annuale delle assemblee di istituto e di classe.

Alle riunioni del comitato studentesco possono partecipare, oltre ai rappresentanti di istituto eletti dagli studenti, anche il preside o  i docenti da questi delegati.

Il comitato studentesco di istituto può essere riunito dal preside o suo delegato anche in orario di lezione per questioni urgenti attinenti il funzionamento dell'istituto.

 

Art. 7                  ASSEMBLEE DEI GENITORI

7.1.  Assemblea di istituto

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea -ove eletto- o della maggioranza del comitato dei genitori -ove costituito- oppure del 20% dei genitori.

La data e l'orario di svolgimento debbono essere concordati, di volta in volta, con il preside.

Qualora per lo svolgimento dell'assemblea vengano richiesti i locali dell'istituto, il preside, sentita la giunta esecutiva, autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di apposito avviso all'albo, rendendo noto anche l'o.d.g.

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

Essa si dà un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato al coniglio di istituto.

Elegge inoltre, nel proprio seno, un presidente ed, eventualmente, un vice presidente.

In relazione al numero dei partecipanti ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea può svolgersi in locali diversi da quelli dell'istituto o articolarsi in assemblee di classi parallele o in assemblea di biennio e triennio.

All'assemblea di istituto possono partecipare con diritto di parola il preside ed i docenti dell'stituto.

7.2.  Assemblee di classe

Le assemblee di classe sono convocate su richiesta dei genitori eletti nei rispettivi consigli.

La procedura di convocazione è la medesima di quella prevista dall'assemblea di istituto, fatta eccezione per l'obbligo del preside di sentire la giunta esecutiva.

Le assemblee di classe si svolgono parimenti fuori dell'orario delle lezioni.

Alle assemblee di classe possono partecipare con diritto di parola il preside ed i docenti delle classi di volta in volta interessate.

7.3.  Comitato dei genitori dell'istituto

I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto.

Una volta costituito, il comitato può darsi un regolamento ed esprimere un presidente.

Il comitato si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di lezione nei giorni in cui è prevista l'apertura della scuola.

Alle riunioni del comitato può partecipare con diritto di parola il preside o suo delegato.

 

Art.8                   ASSEMBLEE ORGANIZZATE DALLA SCUOLA

La scuola può organizzare assemblee di genitori e/o di studenti per classi, per classi parallele, per indirizzi e di istituto.

In tal caso l'iniziativa spetta al preside o ad uno degli OO.CC. previsti per legge.

La convocazione viene effettuata dal preside  in orario non coincidente con quello di lezione.

Anche a tali assemblee può partecipare il personale docente interessato.

 

Art. 9                  ALTRI COMITATI

Il Consiglio di istituto, fermo restando il diritto all'autonomia di iniziativa degli altri OO.CC., può promuovere la costituzione di comitati composti da rappresentanti delle diverse componenti scolastiche con compiti definiti e circoscritti.

Le diverse componenti designano autonomamente i propri rappresentanti.

Le riunioni dei comitati si tengono nei locali della scuola in ore non coincidenti con l'orario di lezione previo accordo con il preside.

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