TITOLO II
ASSEMBLEE
E COMITATI
(artt.
12/15 D.lg. 16/4/94 n. 297 e D.P.C.M. 7 giugno 1995 - parte I^, punto 7.6.)
Art. 6 ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
6.1. Assemblea di istituto
L'assemblea mensile di istituto è richiesta per
iscritto, con indicazione del relativo o.d.g., dalla maggioranza del comitato
studentesco di istituto, -ove costituito- o dai rappresentanti di tutte le
classi o dal 10% degli studenti dell'istituto almeno 5 gg. prima della data
fissata per il suo svolgimento.
L'assemblea è valida con la presenza della
maggioranza degli studenti.
Qualora per la trattazione di uno o più punti sia
prevista la presenza di esperti, la richiesta va inoltrata in tempo utile
-almeno 10 gg.- perché si possa riunire il C.d.I. per la relativa
autorizzazione.
Il C.d.I. può delegare, all'inizio dell'anno
scolastico, il preside per l'autorizzazione di cui trattasi.
Nella prima assemblea di ogni anno scolastico
vengono eletti un presidente ed eventualmente un vice presidente, le cui
modalità di elezione ed i cui compiti vengono definiti in un apposito
regolamento per il funzionamento dell'assemblea stessa.
Il testo del regolamento ed il nome degli eletti
vengono trasmessi al preside ed al consiglio di istituto.
Il presidente è -nei confronti del preside-
responsabile del regolare svolgimento dell'assemblea.
Di ogni assemblea, a cura del presidente, viene
redatto apposito verbale che, consegnato al preside, verrà conservato agli atti
della scuola.
Nel caso il preside -o suo delegato- constati la
violazione delle norme che regolano il diritto di assemblea, l'assemblea stessa
verrà immediatamente sciolta.
Il preside -se ve ne sono le condizioni- può decidere
che vengano riprese le lezioni secondo l'orario del giorno.
Le assemblee pomeridiane saranno autorizzate nei
limiti della possibilità di apertura della scuola e della disponibilità di
personale di sorveglianza e vigilanza.
In relazione alla disponibilità dei locali nonché
al modello organizzativo più funzionale alla trattazione degli argomenti,
l'assemblea può articolarsi in assemblee di classe, assemblee di classi
parallele o assemblee di biennio e di triennio.
Qualora se ne ravvisi la necessità, la riunione può
avvenire anche presso il Palazzetto dello Sport o -previa autorizzazione del
C.d.I.- in altro locale idoneo esterno alla scuola.
In tal caso ogni classe si sposterà
dall'istituto alla sede stabilita con
la presenza di almeno un docente.
Prima dell'inizio dell'assemblea sarà fatto
l'appello -classe per classe- da parte dei docenti in servizio.
Nessuno può allontanarsi dall'assemblea -tantomeno
uscire dalla scuola- prima del termine fissato per la sua conclusione.
Qualora lo ritenga necessario, il preside può
disporre che al termine dell'assemblea venga effettuato l'appello classe per
classe.
6.2. Assemblea di classe
Le assemblee mensili di classe sono richieste per
iscritto, con indicazione dell'o.d.g., dai relativi rappresentanti almeno 5 gg.
prima della data fissata per il loro svolgimento.
Di ogni assemblea, a cura dei rappresentanti della
classe, viene redatto apposito verbale che, consegnato al preside, verrà
conservato agli atti della scuola.
Nel caso il preside -o suo delegato- constati la violazione
delle norme che regolano il diritto di assemblea, l'assemblea stessa verrà
immediatamente sciolta e saranno riprese le lezioni secondo l'orario del
giorno.
Possono essere richieste assemblee di classi
parallele nonché assemblee di classe contemporanee per la trattazione di un
medesimo o.d.g.
Le due ore mensili cui ha diritto ogni classe per
effettuare la propria assemblea possono essere utilizzate anche in due giorni
diversi.
6.3. Comitato studentesco di istituto
I rappresentanti degli studenti nei consigli di
classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
Una volta costituito, il comitato può darsi un
regolamento ed esprimere un presidente.
Il comitato studentesco si riunisce in ore non
coincidenti con l'orario di lezione nei giorni in cui è prevista l'apertura
della scuola.
La richiesta di riunione viene inoltrata al preside
almeno 5 gg. prima della data prevista per il suo svolgimento.
Il comitato studentesco può assumere -fra gli altri
compiti- anche quello di proporre una programmazione annuale delle assemblee di
istituto e di classe.
Alle riunioni del comitato studentesco possono
partecipare, oltre ai rappresentanti di istituto eletti dagli studenti, anche
il preside o i docenti da questi
delegati.
Il comitato studentesco di istituto può essere
riunito dal preside o suo delegato anche in orario di lezione per questioni
urgenti attinenti il funzionamento dell'istituto.
Art. 7 ASSEMBLEE DEI GENITORI
7.1. Assemblea di istituto
L'assemblea di istituto è convocata su richiesta
del presidente dell'assemblea -ove eletto- o della maggioranza del comitato dei
genitori -ove costituito- oppure del 20% dei genitori.
La data e l'orario di svolgimento debbono essere
concordati, di volta in volta, con il preside.
Qualora per lo svolgimento dell'assemblea vengano
richiesti i locali dell'istituto, il preside, sentita la giunta esecutiva,
autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne danno comunicazione
mediante affissione di apposito avviso all'albo, rendendo noto anche l'o.d.g.
L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle
lezioni.
Essa si dà un regolamento per il proprio
funzionamento, che viene inviato al coniglio di istituto.
Elegge inoltre, nel proprio seno, un presidente ed,
eventualmente, un vice presidente.
In relazione al numero dei partecipanti ed alla
disponibilità dei locali, l'assemblea può svolgersi in locali diversi da quelli
dell'istituto o articolarsi in assemblee di classi parallele o in assemblea di
biennio e triennio.
All'assemblea di istituto possono partecipare con
diritto di parola il preside ed i docenti dell'stituto.
7.2. Assemblee di classe
Le assemblee di classe sono convocate su richiesta
dei genitori eletti nei rispettivi consigli.
La procedura di convocazione è la medesima di
quella prevista dall'assemblea di istituto, fatta eccezione per l'obbligo del
preside di sentire la giunta esecutiva.
Le assemblee di classe si svolgono parimenti fuori
dell'orario delle lezioni.
Alle assemblee di classe possono partecipare con
diritto di parola il preside ed i docenti delle classi di volta in volta
interessate.
7.3. Comitato dei genitori dell'istituto
I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli
di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto.
Una volta costituito, il comitato può darsi un
regolamento ed esprimere un presidente.
Il comitato si riunisce in ore non coincidenti con
l'orario di lezione nei giorni in cui è prevista l'apertura della scuola.
Alle riunioni del comitato può partecipare con
diritto di parola il preside o suo delegato.
Art.8 ASSEMBLEE ORGANIZZATE DALLA
SCUOLA
La scuola può organizzare assemblee di genitori e/o
di studenti per classi, per classi parallele, per indirizzi e di istituto.
In tal caso l'iniziativa spetta al preside o ad uno
degli OO.CC. previsti per legge.
La convocazione viene effettuata dal preside in orario non coincidente con quello di
lezione.
Anche a tali assemblee può partecipare il personale
docente interessato.
Art. 9 ALTRI COMITATI
Il Consiglio di istituto, fermo restando il diritto
all'autonomia di iniziativa degli altri OO.CC., può promuovere la costituzione
di comitati composti da rappresentanti delle diverse componenti scolastiche con
compiti definiti e circoscritti.
Le diverse componenti designano autonomamente i
propri rappresentanti.
Le riunioni dei comitati si tengono nei locali della
scuola in ore non coincidenti con l'orario di lezione previo accordo con il
preside.