Settembre 1995

Aggiornato al novembre 1999

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  "ETTORE MAJORANA"  -  ORVIETO

 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

 

TITOLO I

ORGANI COLLEGIALI

(artt.  5/11 D. lg. 16/4/1994 n. 297 e D.P.C.M. 7 giugno 1995 - parte I^ punto 7.6.)

 

ART. 1        DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO

1.1.  Convocazione

La convocazione di un organo collegiale avviene:

-      con preavviso - di massima - non  inferiore a 5 giorni;

-      con lettera diretta ai singoli membri e con avviso affisso all'albo d'Istituto, che è, comunque, adempimento sufficiente per la regolarità della convocazione

-      con indicazione degli argomenti da trattare.

1.2.  Processo verbale

Di ogni seduta di ciascun organo collegiale viene redatto il relativo processo verbale che, steso su apposito registro a pagine numerate o su modelli rilegati annualmente in successione cronologica, viene firmato dal presidente e dal segretario.

1.3.  Pubblicità delle sedute

Le sedute sono pubbliche, tranne per gli organi e le materie per i quali esiste espresso divieto.

1.4.  Programmazione delle attività

Ciascuno degli organi collegiali programma - nei limiti del possibile - le proprie attività nel tempo allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle stesse nell'ambito delle proprie competenze.

1.5.  Coordinamento

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali, soprattutto quando le decisioni di un organo sono presupposto per quelle di un altro nelle medesime materie.

 

ART. 2        CONVOCAZIONE E RIUNIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE

I C.d.C. sono convocati dal preside o dai rispettivi coordinatori di classe - qualora delegati dal preside - o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei componenti di ciascuno di essi, escluso dal computo il presidente.

La convocazione è fatta in forma scritta con indicazione dell'o.d.g. ed è comunicata ai componenti -di norma- non meno di 5 gg. prima della data della riunione.

Per motivi contingibili ed urgenti la convocazione può essere inoltrata anche  con preavviso non superiore a 3 gg.

Ogni C.d.C. si riunisce -di norma- almeno ogni due mesi in ore non  coincidenti con l'orario di lezione.

Gli atti sono pubblicati all'albo entro 3gg. e rimangono esposti nei 10 gg. successivi.

 

ART. 3        CONVOCAZIONE E RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il C.D. è convocato dal preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta in forma scritta, con indicazione dell'o.d.g., ed è comunicata ai componenti -di norma- non meno di 5 gg. prima della data della riunione.

Il C.D. si riunisce, in ore non coincidenti con l'orario di lezione, all'inizio ed alla fine dell'anno scolastico e almeno una volta a trimestre o quadrimestre.

Gli atti sono pubblicati all'albo entro 3 gg. e rimangono esposti nei 10 gg. successivi.

 

ART. 4        CONVOCAZIONE E RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

4.1.  Convocazione

Il C.d.I. è convocato dal suo presidente.

In caso di impedimento del presidente è convocato dal vicepresidente.

La prima convocazione, successiva al rinnovo, è effettuata dal preside.

Il presidente è tenuto alla convocazione del consiglio qualora richiesta dal presidente della Giunta Esecutiva ovvero dalla maggioranza dei componenti il consiglio stesso, escluso dal computo il presidente.

La convocazione avviene con avviso all'albo e con lettera inoltrata ai componenti almeno 5 gg. prima della data fissata per la riunione.

Per motivi urgenti la convocazione può essere effettuata fino a 3 gg. prima della riunione.

4.2.  Elezione del presidente, del vice presidente e della giunta esecutiva

Nella prima seduta -di insediamento- il C.d.I. è presieduto dal preside ed elegge - tra i rappresentanti eletti dei genitori - il proprio presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il consiglio elegge poi -tra i rappresentanti dei genitori- anche un vice presidente con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Il consiglio elegge infine, nel suo seno, la giunta esecutiva nel rispetto della composizione per componenti stabilita dalla legge.

4.3.  Delega al preside

Il C.d.I.può delegare annualmente il preside su materie di propria competenza.

4.4.  Relazione annuale

La relazione, se e in quanto dovuta, è predisposta dalla giunta esecutiva e redatta nei tempi e nei termini fissati dalle norme in vigore.

Essa è oggetto di discussione e di approvazione in apposita seduta del consiglio.

Qualora si debba procedere al rinnovo di tale organo, la relazione è approvata in data antecedente a quella fissata per le elezioni.

4.5.  Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti avviene mediante affissione all'albo di copia delle deliberazioni adottate entro il termine massimo di 8 gg. dalla relativa seduta.

Gli atti rimangono esposti per i 10 gg. successivi alla data di pubblicazione.

I verbali e gli atti preparatori sono depositati presso gli uffici di segreteria dell'istituto e -per lo stesso periodo- sono esibiti a chiunque, avendone titolo, ne faccia richiesta nelle forme prescritte.

Non sono soggette a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo  contraria richiesta dell'interessato.

 

ART. 5        CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il C.V.S. è convocato dal preside, con avviso scritto, inoltrato ai componenti almeno 5 gg. prima della data fissata per la riunione, contenente il relativo o.d.g.

La convocazione avviene:

-      su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 448 D.lg. 16/4/94 n. 297;

-      parimenti su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 501 D.lg. sopra richiamato;

-      d'ufficio, al termine del periodo prescritto, per la valutazione dell'anno di formazione e di prova, ai sensi dell'art. 440 D.lg. sopra richiamato;

-      qualora se ne ravvisi la necessità.

I relativi atti non sono soggetti a pubblicazione.

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