Settembre 1995
Aggiornato al novembre 1999
TITOLO I
ORGANI
COLLEGIALI
(artt. 5/11 D. lg. 16/4/1994 n. 297 e D.P.C.M. 7
giugno 1995 - parte I^ punto 7.6.)
ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO
1.1. Convocazione
La convocazione di un organo collegiale avviene:
- con
preavviso - di massima - non inferiore
a 5 giorni;
- con
lettera diretta ai singoli membri e con avviso affisso all'albo d'Istituto, che
è, comunque, adempimento sufficiente per la regolarità della convocazione
- con
indicazione degli argomenti da trattare.
1.2. Processo verbale
Di ogni seduta di ciascun organo collegiale viene
redatto il relativo processo verbale che, steso su apposito registro a pagine
numerate o su modelli rilegati annualmente in successione cronologica, viene
firmato dal presidente e dal segretario.
1.3. Pubblicità delle sedute
Le sedute sono pubbliche, tranne per gli organi e
le materie per i quali esiste espresso divieto.
1.4. Programmazione delle attività
Ciascuno degli organi collegiali programma - nei
limiti del possibile - le proprie attività nel tempo allo scopo di realizzare
un ordinato svolgimento delle stesse nell'ambito delle proprie competenze.
1.5. Coordinamento
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata
con gli altri organi collegiali, soprattutto quando le decisioni di un organo
sono presupposto per quelle di un altro nelle medesime materie.
ART. 2 CONVOCAZIONE E RIUNIONE DEI CONSIGLI DI
CLASSE
I C.d.C. sono convocati dal preside o dai
rispettivi coordinatori di classe - qualora delegati dal preside - o su
richiesta scritta e motivata della maggioranza dei componenti di ciascuno di
essi, escluso dal computo il presidente.
La convocazione è fatta in forma scritta con
indicazione dell'o.d.g. ed è comunicata ai componenti -di norma- non meno di 5
gg. prima della data della riunione.
Per motivi contingibili ed urgenti la convocazione
può essere inoltrata anche con
preavviso non superiore a 3 gg.
Ogni C.d.C. si riunisce -di norma- almeno ogni due
mesi in ore non coincidenti con
l'orario di lezione.
Gli atti sono pubblicati all'albo entro 3gg. e
rimangono esposti nei 10 gg. successivi.
ART. 3 CONVOCAZIONE E RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI
DOCENTI
Il C.D. è convocato dal preside o su richiesta di
almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione è fatta in forma scritta, con
indicazione dell'o.d.g., ed è comunicata ai componenti -di norma- non meno di 5
gg. prima della data della riunione.
Il C.D. si riunisce, in ore non coincidenti con
l'orario di lezione, all'inizio ed alla fine dell'anno scolastico e almeno una
volta a trimestre o quadrimestre.
Gli atti sono pubblicati all'albo entro 3 gg. e
rimangono esposti nei 10 gg. successivi.
ART. 4 CONVOCAZIONE E RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO
4.1. Convocazione
Il C.d.I. è convocato dal suo presidente.
In caso di impedimento del presidente è convocato
dal vicepresidente.
La prima convocazione, successiva al rinnovo, è
effettuata dal preside.
Il presidente è tenuto alla convocazione del
consiglio qualora richiesta dal presidente della Giunta Esecutiva ovvero dalla
maggioranza dei componenti il consiglio stesso, escluso dal computo il
presidente.
La convocazione avviene con avviso all'albo e con
lettera inoltrata ai componenti almeno 5 gg. prima della data fissata per la
riunione.
Per motivi urgenti la convocazione può essere
effettuata fino a 3 gg. prima della riunione.
4.2. Elezione del presidente, del vice presidente e
della giunta esecutiva
Nella prima seduta -di insediamento- il C.d.I. è
presieduto dal preside ed elegge - tra i rappresentanti eletti dei genitori -
il proprio presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la
maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella
prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Il consiglio elegge poi -tra i rappresentanti dei
genitori- anche un vice presidente con le stesse modalità previste per
l'elezione del presidente.
Il consiglio elegge infine, nel suo seno, la giunta
esecutiva nel rispetto della composizione per componenti stabilita dalla legge.
4.3. Delega al preside
Il C.d.I.può delegare annualmente il preside su
materie di propria competenza.
4.4. Relazione annuale
La relazione, se e in quanto dovuta, è predisposta
dalla giunta esecutiva e redatta nei tempi e nei termini fissati dalle norme in
vigore.
Essa è oggetto di discussione e di approvazione in
apposita seduta del consiglio.
Qualora si debba procedere al rinnovo di tale
organo, la relazione è approvata in data antecedente a quella fissata per le
elezioni.
4.5. Pubblicità degli atti
La pubblicità degli atti avviene mediante
affissione all'albo di copia delle deliberazioni adottate entro il termine
massimo di 8 gg. dalla relativa seduta.
Gli atti rimangono esposti per i 10 gg. successivi
alla data di pubblicazione.
I verbali e gli atti preparatori sono depositati
presso gli uffici di segreteria dell'istituto e -per lo stesso periodo- sono
esibiti a chiunque, avendone titolo, ne faccia richiesta nelle forme
prescritte.
Non sono soggette a pubblicazione gli atti e le
deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
ART. 5 CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER LA
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Il C.V.S. è convocato dal preside, con avviso
scritto, inoltrato ai componenti almeno 5 gg. prima della data fissata per la
riunione, contenente il relativo o.d.g.
La convocazione avviene:
- su
richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 448 D.lg. 16/4/94 n. 297;
- parimenti
su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 501 D.lg. sopra richiamato;
- d'ufficio,
al termine del periodo prescritto, per la valutazione dell'anno di formazione e
di prova, ai sensi dell'art. 440 D.lg. sopra richiamato;
- qualora
se ne ravvisi la necessità.
I relativi atti non sono soggetti a pubblicazione.