Riforma degli Organi Collegiali delle scuole

La proposta del Governo

Riteniamo utile riprodurre la Proposta di Legge AC n. 2010, presentata dal Governo alle Camere il 21 novembre 2001 e attualmente in fase avanzata di discussione.

Norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche

Art. 1. (Governo delle istituzioni scolastiche)

1. Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono i docenti, i genitori, gli alunni e gli enti locali secondo i princìpi della presente legge.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia, disciplinano la composizione e il funzionamento degli organi di governo secondo i princìpi della presente legge.
3. Gli organi di governo concorrono alla definizione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili coerenti con l'autonomia scolastica, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa, comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento. Essi valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori ed il patto educativo tra famiglie e docenti.
4. L'organizzazione delle istituzioni scolastiche è improntata al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, che spettano agli organi di governo, e compiti di gestione, che spettano al dirigente scolastico.

Art. 2. (Organi delle istituzioni scolastiche)

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:
a) il consiglio di amministrazione di cui agli articoli 3 e 4;
b) il collegio dei docenti di cui all'articolo 5;
c) gli organi collegiali di valutazione degli alunni di cui all'articolo 6;
d) il nucleo di valutazione di cui all'articolo 7.

Art. 3. (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, ha compiti di indirizzo generale delle attività dell'istituzione scolastica. Esso, su proposta del dirigente scolastico:
a) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei suoi membri;
b) approva il piano dell'offerta formativa;
c) approva il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo;
d) delibera il regolamento di istituto, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, nonché per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti;
e) nomina gli esperti di cui all'articolo 4 entro due mesi dalla prima convocazione successiva alla sua costituzione.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento di cui al comma 1, lettera a), è deliberato dal consiglio di circolo o di istituto uscenti. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione può adottare modifiche ed integrazioni al regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio di amministrazione, il dirigente scolastico, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività della scuola e l'assolvimento della funzione educativa, provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

Art. 4. (Composizione del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a undici membri, ivi compreso il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria superiore, degli studenti. Ne fanno parte altresì un rappresentante dell'ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola e, in numero non superiore a tre, esperti in ambito educativo, tecnico o gestionale.
2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
3. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal dirigente scolastico, il quale lo convoca e fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce altresì su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti.
4. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto per le delibere riguardanti il bilancio, il direttore dei servizi generali e amministrativi, che svolge le funzioni di segretario del consiglio stesso.

Art. 5. (Collegio dei docenti)

1. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede in particolare, alla elaborazione del piano dell'offerta formativa.
2. Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari, e può anche istituire ulteriori forme organizzative quali commissioni, gruppi di lavoro e di progetto, ritenute idonee allo svolgimento dei propri compiti. Tale organizzazione del collegio è recepita dal regolamento di istituto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).
3. Il collegio dei docenti è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 6. (Valutazione collegiale degli alunni)

1. I docenti, nell'esercizio della propria responsabilità professionale, valutano in sede collegiale gli alunni, periodicamente ed alla fine dell'anno scolastico, secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi indicate dal regolamento di istituto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

Art. 7. (Nuclei di valutazione di istituto)

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in raccordo con il servizio nazionale di valutazione, un nucleo di valutazione del funzionamento della scuola e della qualità complessiva del servizio scolastico, composto in prevalenza da esperti nel campo della valutazione, secondo modalità definite con il regolamento di istituto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

Art. 8. (Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie)

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciute dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono i diritti di riunione e di associazione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, il regolamento di istituto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), può stabilire altre forme di partecipazione dei genitori e degli studenti. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Art. 9. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla parte I, titolo I, capi I, V, VI e VII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge.

Per documentarsi sul dibattito in corso sulla riforma dei cicli un buon punto di partenza può essere la raccolta dei documenti Bertagna, aggiornata con il DdL del 01.01.02, curata da Educazione&Scuola.