1. Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono i docenti, i genitori,
gli alunni e gli enti locali secondo i princìpi della presente legge.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia, disciplinano
la composizione e il funzionamento degli organi di governo secondo i princìpi
della presente legge.
3. Gli organi di governo concorrono alla definizione degli obiettivi educativi
e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili coerenti con l'autonomia
scolastica, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa,
comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi
di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento. Essi valorizzano
la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione
degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori
ed il patto educativo tra famiglie e docenti.
4. L'organizzazione delle istituzioni scolastiche è improntata al principio
della distinzione tra funzioni di indirizzo, che spettano agli organi di governo,
e compiti di gestione, che spettano al dirigente scolastico.
1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:
a) il consiglio di amministrazione di cui agli articoli 3 e 4;
b) il collegio dei docenti di cui all'articolo 5;
c) gli organi collegiali di valutazione degli alunni di cui all'articolo 6;
d) il nucleo di valutazione di cui all'articolo 7.
1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilità
di bilancio, e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei
docenti, ha compiti di indirizzo generale delle attività dell'istituzione
scolastica. Esso, su proposta del dirigente scolastico:
a) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento, comprese le modalità
di elezione, sostituzione e designazione dei suoi membri;
b) approva il piano dell'offerta formativa;
c) approva il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo;
d) delibera il regolamento di istituto, che definisce i criteri per l'organizzazione
e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli
studenti e delle famiglie alle attività della scuola, nonché per
la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti;
e) nomina gli esperti di cui all'articolo 4 entro due mesi dalla prima convocazione
successiva alla sua costituzione.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni scolastici ed è
rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento di cui al
comma 1, lettera a), è deliberato dal consiglio di circolo o di istituto
uscenti. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione
può adottare modifiche ed integrazioni al regolamento deliberato ai sensi
del presente comma.
4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità
di funzionamento o di continuata inattività del consiglio di amministrazione,
il dirigente scolastico, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività
della scuola e l'assolvimento della funzione educativa, provvede al suo scioglimento,
nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione
del nuovo consiglio.
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore
a undici membri, ivi compreso il dirigente scolastico, che ne è membro
di diritto. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata una rappresentanza
dei docenti, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria superiore,
degli studenti. Ne fanno parte altresì un rappresentante dell'ente tenuto
per legge alla fornitura dei locali della scuola e, in numero non superiore
a tre, esperti in ambito educativo, tecnico o gestionale.
2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei
genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a).
3. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal dirigente scolastico,
il quale lo convoca e fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce altresì
su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti.
4. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di
voto per le delibere riguardanti il bilancio, il direttore dei servizi generali
e amministrativi, che svolge le funzioni di segretario del consiglio stesso.
1. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento
e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede
in particolare, alla elaborazione del piano dell'offerta formativa.
2. Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari, e può
anche istituire ulteriori forme organizzative quali commissioni, gruppi di lavoro
e di progetto, ritenute idonee allo svolgimento dei propri compiti. Tale organizzazione
del collegio è recepita dal regolamento di istituto di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d).
3. Il collegio dei docenti è presieduto e convocato dal dirigente scolastico,
che stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.
1. I docenti, nell'esercizio della propria responsabilità professionale, valutano in sede collegiale gli alunni, periodicamente ed alla fine dell'anno scolastico, secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi indicate dal regolamento di istituto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).
1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in raccordo con il servizio nazionale di valutazione, un nucleo di valutazione del funzionamento della scuola e della qualità complessiva del servizio scolastico, composto in prevalenza da esperti nel campo della valutazione, secondo modalità definite con il regolamento di istituto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).
1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e
didattica riconosciute dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività
della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono i diritti
di riunione e di associazione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, il regolamento
di istituto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), può stabilire
altre forme di partecipazione dei genitori e degli studenti. Si applica anche
ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249.
1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla parte I, titolo I, capi I, V,
VI e VII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge.
Per documentarsi sul dibattito in corso sulla riforma dei cicli un buon punto di partenza può essere la raccolta dei documenti Bertagna, aggiornata con il DdL del 01.01.02, curata da Educazione&Scuola.