Consiglio Regionale Umbria
ISUC

Progetto
Per un cittadino consapevole: Crescere/Comunicare europeo

LAVORI IN CORSO DEGLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO

ESIBIRSI Società Cooperativa a r.l.
STATUTO SOCIALE

Art. 1
E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata "Esibirsi Società Cooperativa a r.l." con sede in Pordenone Viale Grigoletti, 72/E.
Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e recapiti ovunque risultino opportuni, sia in Italia che all'Estero.
Art. 2
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.
Art. 3
La Società senza fini di lucro e nel rispetto della mutualità di cui all’art. 26 del D.L.P.C.S. 14/12/47 n. 1577 si prefigge la realizzazione dei principi di mutualità e cooperazione.
La cooperativa intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.
Essa si propone di:
- svolgere attività di servizi di carattere socio-culturale-ricreativo nei confronti della collettività, con particolare riguardo all’ente pubblico e privato, al fine di favorire l’aggregazione delle comunità locali, attraverso le prestazioni lavorative fornite dai soci nel campo dello spettacolo sia musicale, concertistico, teatrale, artistico, in tutte le sue forme;
- promuovere, incrementare, tutelare e valorizzare le produzioni dell’ingegno e del talento artistico-intellettuale dei soci, organizzando e/o partecipando a servizi riguardanti la gestione e/o creazione di spettacoli, manifestazioni ecc.;
- assistere i soci nell’esercizio della loro attività, organizzando ogni opportuna forma di consulenza, di istruzione professionale e partecipando ad iniziative tendenti a raggiungere lo scopo di una più alta qualificazione della categoria, svolgendo altresì una serie di servizi atti a curare la gestione burocratica e tecnica dei rapporti tra i soci, la cooperativa stessa e gli enti previdenziali e/o fiscali competenti nel settore;
- favorire l’aggregazione e la socializzazione, promuovendo iniziative culturali, formative, educative e ricreative con diretto coinvolgimento dei propri soci;
- effettuare le iniziative, anche partecipando agli enti che le promuovono, dirette ad agevolare l’attività dei soci nonché perfezionarla sotto l’aspetto produttivistico al fine di ridurre i costi e di offrire ai soci servizi migliori a prezzi competitivi;
- gestire qualunque attività affine alle precedenti purchè di interesse comune e che giovi al miglioramento sociale ed economico dei propri soci e allo sviluppo della cooperazione.
Nello svolgimento della propria attività essa potrà collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni, operare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi soggetti sia privati che pubblici, anche partecipando a gare.
Con esclusione delle attività riservate, previste dalla Legge n. 1/91 e dai D. Lgs. n. 385/1993 e n. 58/98, nonché nel rispetto del divieto di cui all’art. 2361 C.C., in via prevalente e non nei confronti del pubblico ed al solo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà:
a) compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie;
b) prestare garanzie di qualsiasi natura, anche reali, a favore di terzi, persone fisiche od enti di ogni tipo, anche in concordati giudiziali ed extragiudiziali;
c) partecipare a società, imprese o consorzi, anche da costituire, che abbiano scopi complementari.
La cooperativa può altresì promuovere l’autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
La cooperativa potrà altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Art. 4
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.
Essi possono essere: soci cooperatori, soci sovventori.
Possono essere soci cooperatori coloro i quali svolgono un’attività nel campo dello spettacolo, i musicisti, gli attori, i cantanti, i poeti, coloro che svolgono un’attività ausiliaria alle enunciate in qualità di tecnici, produttori, pubblicisti, manager e contabili, che siano interessati all’attività sociale e che siano:
- di buona condotta civile e morale;
- non aventi interessi in contrasto con quelli della società.
Possono essere soci sovventori gli stessi soci cooperatori di cui al punto precedente, nonchè tutte le persone anche se prive dei requisiti statutariamente previsti per essere ammessi nella compagine sociale quali soci cooperatori, allo scopo di consentire un maggior afflusso di mezzi finalizzato al potenziamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 4 Legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Essi conferiscono capitale; tali conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
E’ consentita l’ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.
Art. 5
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando se intende assumere la qualifica di socio cooperatore o socio sovventore ed i seguenti elementi:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita, numero di codice fiscale;
b) la professione o l'attività svolta;
c) il numero delle quote che intende sottoscrivere;
d) i motivi della richiesta;
e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.
Il socio sovventore dovrà altresì indicare il numero delle azioni che intende sottoscrivere e versare, nonchè il periodo minimo di permanenza nella società (o l'intenzione di rivestire tale qualifica, se già socio cooperatore) prima del quale non è ammesso il recesso.
Sull'accoglimento delle domande decide il Consiglio di Amministrazione sulla base dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto in forma inappellabile entro tre mesi dalla ricezione della domanda.
Il socio ammesso è tenuto ad effettuare il versamento della quota sociale sottoscritta secondo le modalità e i termini indicati dal Consiglio di Amministrazione al momento di accettazione della domanda.
In difetto la domanda del socio si intende decaduta.
Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chiunque abbia interessi contrastanti o concorrenti con quelli della società.
Art. 6
La qualità di socio si perde per causa di morte, recesso ed esclusione.
1) Morte: nel caso di decesso di un socio il rapporto societario continuerà con l’erede o legatario delle sue quote, purchè questi abbia i requisiti per l’ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte, del socio a pena di decadenza, sia accolta dal Consiglio di Amministrazione.
Gli eredi del socio sovventore dovranno rispettare il periodo minimo di permanenza nella società originariamente previsto.
2) Recesso: oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’ultimo comma dell’art. 15 del presente statuto, può recedere il socio che:
a) abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto legittimino il recesso ed a stabilirne le condizioni nell’interesse della Società.
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione. Tale comunicazione ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se pervenuta tre mesi prima della stessa e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
3) Esclusione: oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:
a) non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
b) svolga attività concorrenti e/o contrastanti con gli interessi della Società, la danneggi materialmente o moralmente, fomenti dissidi o disordini di qualunque natura tra i soci;
c) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.
Il socio receduto od escluso, nonché gli eredi-legatari del socio defunto quando non trovi applicazione il precedente n. 1), avranno diritto al solo rimborso del valore nominale delle quote versate, oppure, se ne ricorra il caso, alla minor somma risultante dal bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
La domanda di rimborso dovrà essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio, in mancanza o ritardo di tale domanda le somme spettanti sono devolute al fondo di riserva ordinaria.
Il rimborso avverrà entro sei mesi dall’approvazione del bilancio stesso con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Il socio cooperatore escluso a termini del presente articolo al n. 3 lett. b) e c) perde il diritto al rimborso delle quote versate.
Art. 7
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento delle quote sottoscritte e non versate per due anni dal giorno in cui il recesso, l’esclusione o la cessione della quota si è verificato.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società o verso i terzi gli eredi del socio defunto, salvo il disposto dell’art. 6.
Art. 8
Per il conseguimento dell’oggetto sociale la cooperativa potrà altresì istituire fondi di finanziamento soci nei limiti e nel rispetto della normativa vigente (Legge 17.2.1971 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni e normativa in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico).
Le modalità relative ai versamenti, i termini della durata e i rimborsi del prestito, nonché l’eventuale interesse da corrispondere, che comunque non dovrà essere superiore alla misura prevista dalla normativa vigente ai fini della conservazione dei requisiti della mutualità, saranno determinati in appositi regolamenti dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all’approvazione dell’assemblea.
Art. 9
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 50,00.- (cinquanta/00) cadauna;
b) dal fondo di riserva legale;
c) da eventuali riserve straordinarie costituite a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o in conformità a disposizioni di Legge;
d) dai beni immobiliari e mobiliari comunque pervenuti alla Società;
e) dal Fondo per lo sviluppo ed il potenziamento di cui all'art. 4 L. 59/92, costituito da azioni nominative trasferibili del valore unitario di Euro 500,00.- (cinquecento/00) conferite dai soci sovventori;
f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito da altri introiti comunque ammessi dalle leggi nazionali, regionali e Comunitarie, nonchè da qualunque atto di liberalità e lascito che pervenga alla cooperativa da parte di privati ed Enti pubblici.
E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci durante la vita sociale ed all'atto del suo scioglimento ai sensi art. 12 Legge 904/77.
Art. 10
Senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, non possono essere cedute a terzi, né possono essere negoziate con effetto verso la società.
Art. 11
Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:
a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale deve essere a questo destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali;
b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 L. 59/92, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
c) un dividendo ai soci in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; alle azioni dei soci sovventori si applica la norma di cui all'art. 4 comma 6 Legge 59/92;
d) una parte può essere destinata alla rivalutazione delle quote secondo quanto previsto dall'art. 7 L. 59/92;
e) la quota di utili che non è assegnata ai sensi dei punti precedenti, fatto salvo il rispetto di quanto previsto alle lettere a) e b), e che non è assegnata ad altre riserve o fondi, deve essere destinata a fini mutualistici.
L'Assemblea dei Soci può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti punti, la totalità degli utili netti venga devoluta al fondo di riserva legale fatto salvo il rispetto della quota da destinare al fondo mutualistico di cui alla lettera b).
Art. 12
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da inviarsi a ciascun socio con lettera spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione.
L'avviso deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonchè la data della eventuale seconda convocazione.
La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sia intervenuto il Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi.
Art. 13
L'assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro quattro mesi, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto dei soci: tale richiesta dovrà contenere anche l'ordine del giorno da trattare. In questo ultimo caso, se il Consiglio di Amministrazione o in sua vece i Sindaci non vi provvedono, la convocazione è ordinata a norma dell'ultimo comma dell'art. 2367 C.C.
E' di competenza dell'assemblea ordinaria:
a) la approvazione del bilancio;
b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
c) la determinazione dei compensi a favore del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci;
d) l'approvazione dei regolamenti interni;
e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
L'assemblea potrà sempre deliberare, anche se l'argomento non è posto all'ordine del giorno, sulla eventuale responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione: si applica la normativa prevista dal Codice Civile.
Art. 14
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.
Art. 15
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne esercita le funzioni, su decisione del Consiglio di Amminsitrazione o su richiesta del Collegio dei Sindaci o almeno di un quinto dei soci con l'indicazione delle materie da trattare.
Delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata della Società, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e poteri dei liquidatori e su quant’altro la legge attribuisce alla sua competenza.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Tuttavia quando si tratta di deliberare:
a) sul trasferimento della sede sociale;
b) sullo scioglimento anticipato della Società;
c) sul cambiamento dell'oggetto della Società;
le deliberazioni tanto in prima quanto in seconda convocazione devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.
Nei casi di cui al precedente comma e nel caso di proroga della durata della Società, i soci dissenzienti hanno il diritto di recedere; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 2437 C.C.
Art. 16
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è di norma presieduta dal Presidente legale rappresentante o in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.
L'Assemblea nomina altresì il segretario che può essere un non socio e gli scrutatori.
Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.
Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio.
Le deliberazioni delle Assemblee sono vincolanti per tutti i soci, anche per quelli non intervenuti o dissenzienti purchè adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.
Le modalità di svolgimento delle votazioni sono determinate, volta per volta, dalla stessa assemblea.
Art. 17
Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti coloro i quali risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e sono in regola con i pagamenti nei confronti della società.
Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte.
Ciascun socio sovventore ha diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell’ammontare del conferimento apportato, secondo i parametri previsti dal regolamento approvato dall’assemblea ordinaria dei soci e in ogni caso non più di cinque.
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
I soci che per un qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soci che non rivestano cariche sociali mediante delega scritta; ciascun mandatario non può rappresentare più di un socio.
Art. 18
L'amministrazione della società è affidata al Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori
Art. 19
La firma e la rappresentanza sociale sono affidati anche in giudizio al Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento al Vice – Presidente, eletti, per un periodo triennale, dall’assemblea.
Art. 20
Agli amministratori può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute nell'ambito delle funzioni svolte per conto della società.
Essi non ricevono compensi salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.
Art. 21
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza di questo, da chi lo sostituisce tutte le volte che riterrà opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo comunicazione, effettuata con i mezzi ritenuti più opportuni, almeno tre giorni prima della riunione o, nei casi di particolare urgenza, almeno un giorno prima, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.
Le votazioni sono palesi; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 22
Qualora nel corso del triennio vengano a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea affinchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
Art. 23
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.
In particolare esso:
a) cura l'esecuzione di tutti i deliberati dalla Assemblea;
b) delibera l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
c) delibera sulla quota d'ammissione e sulla modalità di conferimento;
d) formula i bilanci;
e) delibera i regolamenti interni che in ogni caso devono essere approvati dall’assemblea;
f) contrae prestiti, apre conti correnti con privati e con Istituti di Credito;
g) delibera sull'assunzione e concessione di fidejussioni e su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, comprese quelle ipotecarie, con facoltà di assentire alla iscrizione ed alla cancellazione di ipoteche, esonerando il Conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;
h) delibera acquisti, cessioni e locazioni di: immobili, macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera e quant'altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali;
i) assume e licenzia il personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
j) delibera la stipulazione di convenzioni, contratti e l'assunzione di appalti;
k) delibera la nomina di procuratori ad lites o ad negotia;
l) costituisce comitati consultivi, chiamando a farne parte anche estranei, stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi;
m) delibera la partecipazione della Società ad organizzazioni cooperative e consortili nonchè ad Enti ed Associazioni;
n) vigila sulla tenuta dei libri sociali obbligatori e di quelli sussidiari di contabilità.
L'elencazione articolata delle attribuzioni non è tassativa per l'interpretazione del 1° comma del presente articolo.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre può istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.
E' facoltà del Consiglio di Amministrazione l'attribuzione di particolari deleghe ad uno o più dei propri membri od al Direttore della Cooperativa le quali abbiano come oggetto l'esecuzione di atti rientranti nella ordinaria amministrazione.
Art. 24
Il Collegio Sindacale si compone dei tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.
I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L'assemblea, che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale, determina il compenso loro spettante.
Non sono eleggibili e dacadono dall'Ufficio di Sindaco i parenti e gli affini degli Amministratori fino al quarto grado.
I Sindaci assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee ordinarie e straordinarie.
I membri del Collegio Sindacale devono:
a) vigilare sulla esatta osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, specialmente nei riguardi del Consiglio di Amministrazione;
b) procedere collegialmente o singolarmente ogni volta che lo ritengano opportuno, ad improvvise e particolareggiate ispezioni di cassa, ispezioni sui titoli di credito, valori e merci di qualunque genere esistenti presso la società ed in genere sulla intera gestione sociale, verbalizzando gli accertamenti fatti anche individualmente;
c) vigilare che le scritture contabili e le registrazioni sui libri sociali siano tenute regolarmente ogni giorno, esaminare i bilanci ed i conti economici di lavorazione e di perdite e profitti, nonchè verificare l'esatta applicazione dei criteri valutativi, degli elementi patrimoniali attivi e passivi;
d) convocare l'assemblea qualora non vi provveda il Consiglio di Amministrazione;
e) esercitare, in genere, tutte le funzioni demandategli dalle leggi e dallo statuto.
Art. 25
Le eventuali controversie ed i conflitti che dovessero insorgere fra i soci e la società devono essere rimessi al giudizio di un Collegio arbitrale che sarà composto da tre membri così designati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Pordenone.
La Società ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione degli arbitri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.
Rientrano nella competenza degli arbitri le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.
Il ricorso agli arbitri deve essere proposto - a pena di decadenza - nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.
Gli arbitri decidono quali amichevoli compositori in modo irrituale con dispensa da ogni formalità e secondo equità, salvo il diritto di contraddittorio.
Le decisioni degli arbitri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria. L'impugnazione in questi casi deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre trenta giorni dalla comunicazione.
Art. 26
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società sarà disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione da approvare da parte dell'assemblea.
Art. 27
In caso di scioglimento della società l'assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 15, determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 1 della legge n. 59 del 31.1.1992.
Art. 28
Ai fini dell'assistenza e per gli obblighi derivanti dalla legge regionale 20.11.1982 n. 79 e successive modificazioni, la cooperativa aderisce all'Unione Provinciale Cooperative Friulane di Pordenone.
Art. 29
Per ogni rapporto con la società, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci..
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni vigenti del Codice Civile, delle leggi sulla cooperazione e delle leggi sulla piccola società cooperativa.
Art. 1
E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata "Esibirsi Società Cooperativa a r.l." con sede in Pordenone Viale Grigoletti, 72/E.
Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e recapiti ovunque risultino opportuni, sia in Italia che all'Estero.
Art. 2
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.
Art. 3
La Società senza fini di lucro e nel rispetto della mutualità di cui all’art. 26 del D.L.P.C.S. 14/12/47 n. 1577 si prefigge la realizzazione dei principi di mutualità e cooperazione.
La cooperativa intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.
Essa si propone di:
- svolgere attività di servizi di carattere socio-culturale-ricreativo nei confronti della collettività, con particolare riguardo all’ente pubblico e privato, al fine di favorire l’aggregazione delle comunità locali, attraverso le prestazioni lavorative fornite dai soci nel campo dello spettacolo sia musicale, concertistico, teatrale, artistico, in tutte le sue forme;
- promuovere, incrementare, tutelare e valorizzare le produzioni dell’ingegno e del talento artistico-intellettuale dei soci, organizzando e/o partecipando a servizi riguardanti la gestione e/o creazione di spettacoli, manifestazioni ecc.;
- assistere i soci nell’esercizio della loro attività, organizzando ogni opportuna forma di consulenza, di istruzione professionale e partecipando ad iniziative tendenti a raggiungere lo scopo di una più alta qualificazione della categoria, svolgendo altresì una serie di servizi atti a curare la gestione burocratica e tecnica dei rapporti tra i soci, la cooperativa stessa e gli enti previdenziali e/o fiscali competenti nel settore;
- favorire l’aggregazione e la socializzazione, promuovendo iniziative culturali, formative, educative e ricreative con diretto coinvolgimento dei propri soci;
- effettuare le iniziative, anche partecipando agli enti che le promuovono, dirette ad agevolare l’attività dei soci nonché perfezionarla sotto l’aspetto produttivistico al fine di ridurre i costi e di offrire ai soci servizi migliori a prezzi competitivi;
- gestire qualunque attività affine alle precedenti purchè di interesse comune e che giovi al miglioramento sociale ed economico dei propri soci e allo sviluppo della cooperazione.
Nello svolgimento della propria attività essa potrà collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni, operare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi soggetti sia privati che pubblici, anche partecipando a gare.
Con esclusione delle attività riservate, previste dalla Legge n. 1/91 e dai D. Lgs. n. 385/1993 e n. 58/98, nonché nel rispetto del divieto di cui all’art. 2361 C.C., in via prevalente e non nei confronti del pubblico ed al solo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà:
a) compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie;
b) prestare garanzie di qualsiasi natura, anche reali, a favore di terzi, persone fisiche od enti di ogni tipo, anche in concordati giudiziali ed extragiudiziali;
c) partecipare a società, imprese o consorzi, anche da costituire, che abbiano scopi complementari.
La cooperativa può altresì promuovere l’autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
La cooperativa potrà altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Art. 4
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.
Essi possono essere: soci cooperatori, soci sovventori.
Possono essere soci cooperatori coloro i quali svolgono un’attività nel campo dello spettacolo, i musicisti, gli attori, i cantanti, i poeti, coloro che svolgono un’attività ausiliaria alle enunciate in qualità di tecnici, produttori, pubblicisti, manager e contabili, che siano interessati all’attività sociale e che siano:
- di buona condotta civile e morale;
- non aventi interessi in contrasto con quelli della società.
Possono essere soci sovventori gli stessi soci cooperatori di cui al punto precedente, nonchè tutte le persone anche se prive dei requisiti statutariamente previsti per essere ammessi nella compagine sociale quali soci cooperatori, allo scopo di consentire un maggior afflusso di mezzi finalizzato al potenziamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 4 Legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Essi conferiscono capitale; tali conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
E’ consentita l’ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.
Art. 5
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando se intende assumere la qualifica di socio cooperatore o socio sovventore ed i seguenti elementi:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita, numero di codice fiscale;
b) la professione o l'attività svolta;
c) il numero delle quote che intende sottoscrivere;
d) i motivi della richiesta;
e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.
Il socio sovventore dovrà altresì indicare il numero delle azioni che intende sottoscrivere e versare, nonchè il periodo minimo di permanenza nella società (o l'intenzione di rivestire tale qualifica, se già socio cooperatore) prima del quale non è ammesso il recesso.
Sull'accoglimento delle domande decide il Consiglio di Amministrazione sulla base dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto in forma inappellabile entro tre mesi dalla ricezione della domanda.
Il socio ammesso è tenuto ad effettuare il versamento della quota sociale sottoscritta secondo le modalità e i termini indicati dal Consiglio di Amministrazione al momento di accettazione della domanda.
In difetto la domanda del socio si intende decaduta.
Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chiunque abbia interessi contrastanti o concorrenti con quelli della società.
Art. 6
La qualità di socio si perde per causa di morte, recesso ed esclusione.
1) Morte: nel caso di decesso di un socio il rapporto societario continuerà con l’erede o legatario delle sue quote, purchè questi abbia i requisiti per l’ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte, del socio a pena di decadenza, sia accolta dal Consiglio di Amministrazione.
Gli eredi del socio sovventore dovranno rispettare il periodo minimo di permanenza nella società originariamente previsto.
2) Recesso: oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’ultimo comma dell’art. 15 del presente statuto, può recedere il socio che:
a) abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto legittimino il recesso ed a stabilirne le condizioni nell’interesse della Società.
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione. Tale comunicazione ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se pervenuta tre mesi prima della stessa e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
3) Esclusione: oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:
a) non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
b) svolga attività concorrenti e/o contrastanti con gli interessi della Società, la danneggi materialmente o moralmente, fomenti dissidi o disordini di qualunque natura tra i soci;
c) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.
Il socio receduto od escluso, nonché gli eredi-legatari del socio defunto quando non trovi applicazione il precedente n. 1), avranno diritto al solo rimborso del valore nominale delle quote versate, oppure, se ne ricorra il caso, alla minor somma risultante dal bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
La domanda di rimborso dovrà essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio, in mancanza o ritardo di tale domanda le somme spettanti sono devolute al fondo di riserva ordinaria.
Il rimborso avverrà entro sei mesi dall’approvazione del bilancio stesso con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Il socio cooperatore escluso a termini del presente articolo al n. 3 lett. b) e c) perde il diritto al rimborso delle quote versate.
Art. 7
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento delle quote sottoscritte e non versate per due anni dal giorno in cui il recesso, l’esclusione o la cessione della quota si è verificato.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società o verso i terzi gli eredi del socio defunto, salvo il disposto dell’art. 6.
Art. 8
Per il conseguimento dell’oggetto sociale la cooperativa potrà altresì istituire fondi di finanziamento soci nei limiti e nel rispetto della normativa vigente (Legge 17.2.1971 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni e normativa in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico).
Le modalità relative ai versamenti, i termini della durata e i rimborsi del prestito, nonché l’eventuale interesse da corrispondere, che comunque non dovrà essere superiore alla misura prevista dalla normativa vigente ai fini della conservazione dei requisiti della mutualità, saranno determinati in appositi regolamenti dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all’approvazione dell’assemblea.
Art. 9
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 50,00.- (cinquanta/00) cadauna;
b) dal fondo di riserva legale;
c) da eventuali riserve straordinarie costituite a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o in conformità a disposizioni di Legge;
d) dai beni immobiliari e mobiliari comunque pervenuti alla Società;
e) dal Fondo per lo sviluppo ed il potenziamento di cui all'art. 4 L. 59/92, costituito da azioni nominative trasferibili del valore unitario di Euro 500,00.- (cinquecento/00) conferite dai soci sovventori;
f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito da altri introiti comunque ammessi dalle leggi nazionali, regionali e Comunitarie, nonchè da qualunque atto di liberalità e lascito che pervenga alla cooperativa da parte di privati ed Enti pubblici.
E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci durante la vita sociale ed all'atto del suo scioglimento ai sensi art. 12 Legge 904/77.
Art. 10
Senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, non possono essere cedute a terzi, né possono essere negoziate con effetto verso la società.
Art. 11
Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:
a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale deve essere a questo destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali;
b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 L. 59/92, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
c) un dividendo ai soci in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; alle azioni dei soci sovventori si applica la norma di cui all'art. 4 comma 6 Legge 59/92;
d) una parte può essere destinata alla rivalutazione delle quote secondo quanto previsto dall'art. 7 L. 59/92;
e) la quota di utili che non è assegnata ai sensi dei punti precedenti, fatto salvo il rispetto di quanto previsto alle lettere a) e b), e che non è assegnata ad altre riserve o fondi, deve essere destinata a fini mutualistici.
L'Assemblea dei Soci può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti punti, la totalità degli utili netti venga devoluta al fondo di riserva legale fatto salvo il rispetto della quota da destinare al fondo mutualistico di cui alla lettera b).
Art. 12
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da inviarsi a ciascun socio con lettera spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione.
L'avviso deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonchè la data della eventuale seconda convocazione.
La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sia intervenuto il Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi.
Art. 13
L'assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro quattro mesi, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto dei soci: tale richiesta dovrà contenere anche l'ordine del giorno da trattare. In questo ultimo caso, se il Consiglio di Amministrazione o in sua vece i Sindaci non vi provvedono, la convocazione è ordinata a norma dell'ultimo comma dell'art. 2367 C.C.
E' di competenza dell'assemblea ordinaria:
a) la approvazione del bilancio;
b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
c) la determinazione dei compensi a favore del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci;
d) l'approvazione dei regolamenti interni;
e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
L'assemblea potrà sempre deliberare, anche se l'argomento non è posto all'ordine del giorno, sulla eventuale responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione: si applica la normativa prevista dal Codice Civile.
Art. 14
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.
Art. 15
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne esercita le funzioni, su decisione del Consiglio di Amminsitrazione o su richiesta del Collegio dei Sindaci o almeno di un quinto dei soci con l'indicazione delle materie da trattare.
Delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata della Società, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e poteri dei liquidatori e su quant’altro la legge attribuisce alla sua competenza.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Tuttavia quando si tratta di deliberare:
a) sul trasferimento della sede sociale;
b) sullo scioglimento anticipato della Società;
c) sul cambiamento dell'oggetto della Società;
le deliberazioni tanto in prima quanto in seconda convocazione devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.
Nei casi di cui al precedente comma e nel caso di proroga della durata della Società, i soci dissenzienti hanno il diritto di recedere; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 2437 C.C.
Art. 16
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è di norma presieduta dal Presidente legale rappresentante o in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.
L'Assemblea nomina altresì il segretario che può essere un non socio e gli scrutatori.
Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.
Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio.
Le deliberazioni delle Assemblee sono vincolanti per tutti i soci, anche per quelli non intervenuti o dissenzienti purchè adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.
Le modalità di svolgimento delle votazioni sono determinate, volta per volta, dalla stessa assemblea.
Art. 17
Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti coloro i quali risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e sono in regola con i pagamenti nei confronti della società.
Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte.
Ciascun socio sovventore ha diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell’ammontare del conferimento apportato, secondo i parametri previsti dal regolamento approvato dall’assemblea ordinaria dei soci e in ogni caso non più di cinque.
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
I soci che per un qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soci che non rivestano cariche sociali mediante delega scritta; ciascun mandatario non può rappresentare più di un socio.
Art. 18
L'amministrazione della società è affidata al Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori
Art. 19
La firma e la rappresentanza sociale sono affidati anche in giudizio al Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento al Vice – Presidente, eletti, per un periodo triennale, dall’assemblea.
Art. 20
Agli amministratori può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute nell'ambito delle funzioni svolte per conto della società.
Essi non ricevono compensi salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.
Art. 21
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza di questo, da chi lo sostituisce tutte le volte che riterrà opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo comunicazione, effettuata con i mezzi ritenuti più opportuni, almeno tre giorni prima della riunione o, nei casi di particolare urgenza, almeno un giorno prima, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.
Le votazioni sono palesi; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 22
Qualora nel corso del triennio vengano a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea affinchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
Art. 23
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.
In particolare esso:
a) cura l'esecuzione di tutti i deliberati dalla Assemblea;
b) delibera l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
c) delibera sulla quota d'ammissione e sulla modalità di conferimento;
d) formula i bilanci;
e) delibera i regolamenti interni che in ogni caso devono essere approvati dall’assemblea;
f) contrae prestiti, apre conti correnti con privati e con Istituti di Credito;
g) delibera sull'assunzione e concessione di fidejussioni e su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, comprese quelle ipotecarie, con facoltà di assentire alla iscrizione ed alla cancellazione di ipoteche, esonerando il Conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;
h) delibera acquisti, cessioni e locazioni di: immobili, macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera e quant'altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali;
i) assume e licenzia il personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
j) delibera la stipulazione di convenzioni, contratti e l'assunzione di appalti;
k) delibera la nomina di procuratori ad lites o ad negotia;
l) costituisce comitati consultivi, chiamando a farne parte anche estranei, stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi;
m) delibera la partecipazione della Società ad organizzazioni cooperative e consortili nonchè ad Enti ed Associazioni;
n) vigila sulla tenuta dei libri sociali obbligatori e di quelli sussidiari di contabilità.
L'elencazione articolata delle attribuzioni non è tassativa per l'interpretazione del 1° comma del presente articolo.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre può istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.
E' facoltà del Consiglio di Amministrazione l'attribuzione di particolari deleghe ad uno o più dei propri membri od al Direttore della Cooperativa le quali abbiano come oggetto l'esecuzione di atti rientranti nella ordinaria amministrazione.
Art. 24
Il Collegio Sindacale si compone dei tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.
I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L'assemblea, che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale, determina il compenso loro spettante.
Non sono eleggibili e dacadono dall'Ufficio di Sindaco i parenti e gli affini degli Amministratori fino al quarto grado.
I Sindaci assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee ordinarie e straordinarie.
I membri del Collegio Sindacale devono:
a) vigilare sulla esatta osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, specialmente nei riguardi del Consiglio di Amministrazione;
b) procedere collegialmente o singolarmente ogni volta che lo ritengano opportuno, ad improvvise e particolareggiate ispezioni di cassa, ispezioni sui titoli di credito, valori e merci di qualunque genere esistenti presso la società ed in genere sulla intera gestione sociale, verbalizzando gli accertamenti fatti anche individualmente;
c) vigilare che le scritture contabili e le registrazioni sui libri sociali siano tenute regolarmente ogni giorno, esaminare i bilanci ed i conti economici di lavorazione e di perdite e profitti, nonchè verificare l'esatta applicazione dei criteri valutativi, degli elementi patrimoniali attivi e passivi;
d) convocare l'assemblea qualora non vi provveda il Consiglio di Amministrazione;
e) esercitare, in genere, tutte le funzioni demandategli dalle leggi e dallo statuto.
Art. 25
Le eventuali controversie ed i conflitti che dovessero insorgere fra i soci e la società devono essere rimessi al giudizio di un Collegio arbitrale che sarà composto da tre membri così designati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Pordenone.
La Società ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione degli arbitri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.
Rientrano nella competenza degli arbitri le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.
Il ricorso agli arbitri deve essere proposto - a pena di decadenza - nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.
Gli arbitri decidono quali amichevoli compositori in modo irrituale con dispensa da ogni formalità e secondo equità, salvo il diritto di contraddittorio.
Le decisioni degli arbitri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria. L'impugnazione in questi casi deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre trenta giorni dalla comunicazione.
Art. 26
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società sarà disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione da approvare da parte dell'assemblea.
Art. 27
In caso di scioglimento della società l'assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 15, determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 1 della legge n. 59 del 31.1.1992.
Art. 28
Ai fini dell'assistenza e per gli obblighi derivanti dalla legge regionale 20.11.1982 n. 79 e successive modificazioni, la cooperativa aderisce all'Unione Provinciale Cooperative Friulane di Pordenone.
Art. 29
Per ogni rapporto con la società, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci..
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni vigenti del Codice Civile, delle leggi sulla cooperazione e delle leggi sulla piccola società cooperativa.
Art. 1
E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata "Esibirsi Società Cooperativa a r.l." con sede in Pordenone Viale Grigoletti, 72/E.
Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e recapiti ovunque risultino opportuni, sia in Italia che all'Estero.
Art. 2
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.
Art. 3
La Società senza fini di lucro e nel rispetto della mutualità di cui all’art. 26 del D.L.P.C.S. 14/12/47 n. 1577 si prefigge la realizzazione dei principi di mutualità e cooperazione.
La cooperativa intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.
Essa si propone di:
- svolgere attività di servizi di carattere socio-culturale-ricreativo nei confronti della collettività, con particolare riguardo all’ente pubblico e privato, al fine di favorire l’aggregazione delle comunità locali, attraverso le prestazioni lavorative fornite dai soci nel campo dello spettacolo sia musicale, concertistico, teatrale, artistico, in tutte le sue forme;
- promuovere, incrementare, tutelare e valorizzare le produzioni dell’ingegno e del talento artistico-intellettuale dei soci, organizzando e/o partecipando a servizi riguardanti la gestione e/o creazione di spettacoli, manifestazioni ecc.;
- assistere i soci nell’esercizio della loro attività, organizzando ogni opportuna forma di consulenza, di istruzione professionale e partecipando ad iniziative tendenti a raggiungere lo scopo di una più alta qualificazione della categoria, svolgendo altresì una serie di servizi atti a curare la gestione burocratica e tecnica dei rapporti tra i soci, la cooperativa stessa e gli enti previdenziali e/o fiscali competenti nel settore;
- favorire l’aggregazione e la socializzazione, promuovendo iniziative culturali, formative, educative e ricreative con diretto coinvolgimento dei propri soci;
- effettuare le iniziative, anche partecipando agli enti che le promuovono, dirette ad agevolare l’attività dei soci nonché perfezionarla sotto l’aspetto produttivistico al fine di ridurre i costi e di offrire ai soci servizi migliori a prezzi competitivi;
- gestire qualunque attività affine alle precedenti purchè di interesse comune e che giovi al miglioramento sociale ed economico dei propri soci e allo sviluppo della cooperazione.
Nello svolgimento della propria attività essa potrà collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni, operare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi soggetti sia privati che pubblici, anche partecipando a gare.
Con esclusione delle attività riservate, previste dalla Legge n. 1/91 e dai D. Lgs. n. 385/1993 e n. 58/98, nonché nel rispetto del divieto di cui all’art. 2361 C.C., in via prevalente e non nei confronti del pubblico ed al solo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà:
a) compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie;
b) prestare garanzie di qualsiasi natura, anche reali, a favore di terzi, persone fisiche od enti di ogni tipo, anche in concordati giudiziali ed extragiudiziali;
c) partecipare a società, imprese o consorzi, anche da costituire, che abbiano scopi complementari.
La cooperativa può altresì promuovere l’autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
La cooperativa potrà altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Art. 4
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.
Essi possono essere: soci cooperatori, soci sovventori.
Possono essere soci cooperatori coloro i quali svolgono un’attività nel campo dello spettacolo, i musicisti, gli attori, i cantanti, i poeti, coloro che svolgono un’attività ausiliaria alle enunciate in qualità di tecnici, produttori, pubblicisti, manager e contabili, che siano interessati all’attività sociale e che siano:
- di buona condotta civile e morale;
- non aventi interessi in contrasto con quelli della società.
Possono essere soci sovventori gli stessi soci cooperatori di cui al punto precedente, nonchè tutte le persone anche se prive dei requisiti statutariamente previsti per essere ammessi nella compagine sociale quali soci cooperatori, allo scopo di consentire un maggior afflusso di mezzi finalizzato al potenziamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 4 Legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Essi conferiscono capitale; tali conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
E’ consentita l’ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.
Art. 5
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando se intende assumere la qualifica di socio cooperatore o socio sovventore ed i seguenti elementi:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita, numero di codice fiscale;
b) la professione o l'attività svolta;
c) il numero delle quote che intende sottoscrivere;
d) i motivi della richiesta;
e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.
Il socio sovventore dovrà altresì indicare il numero delle azioni che intende sottoscrivere e versare, nonchè il periodo minimo di permanenza nella società (o l'intenzione di rivestire tale qualifica, se già socio cooperatore) prima del quale non è ammesso il recesso.
Sull'accoglimento delle domande decide il Consiglio di Amministrazione sulla base dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto in forma inappellabile entro tre mesi dalla ricezione della domanda.
Il socio ammesso è tenuto ad effettuare il versamento della quota sociale sottoscritta secondo le modalità e i termini indicati dal Consiglio di Amministrazione al momento di accettazione della domanda.
In difetto la domanda del socio si intende decaduta.
Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chiunque abbia interessi contrastanti o concorrenti con quelli della società.
Art. 6
La qualità di socio si perde per causa di morte, recesso ed esclusione.
1) Morte: nel caso di decesso di un socio il rapporto societario continuerà con l’erede o legatario delle sue quote, purchè questi abbia i requisiti per l’ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte, del socio a pena di decadenza, sia accolta dal Consiglio di Amministrazione.
Gli eredi del socio sovventore dovranno rispettare il periodo minimo di permanenza nella società originariamente previsto.
2) Recesso: oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’ultimo comma dell’art. 15 del presente statuto, può recedere il socio che:
a) abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto legittimino il recesso ed a stabilirne le condizioni nell’interesse della Società.
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione. Tale comunicazione ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se pervenuta tre mesi prima della stessa e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
3) Esclusione: oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:
a) non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
b) svolga attività concorrenti e/o contrastanti con gli interessi della Società, la danneggi materialmente o moralmente, fomenti dissidi o disordini di qualunque natura tra i soci;
c) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.
Il socio receduto od escluso, nonché gli eredi-legatari del socio defunto quando non trovi applicazione il precedente n. 1), avranno diritto al solo rimborso del valore nominale delle quote versate, oppure, se ne ricorra il caso, alla minor somma risultante dal bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
La domanda di rimborso dovrà essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio, in mancanza o ritardo di tale domanda le somme spettanti sono devolute al fondo di riserva ordinaria.
Il rimborso avverrà entro sei mesi dall’approvazione del bilancio stesso con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Il socio cooperatore escluso a termini del presente articolo al n. 3 lett. b) e c) perde il diritto al rimborso delle quote versate.
Art. 7
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento delle quote sottoscritte e non versate per due anni dal giorno in cui il recesso, l’esclusione o la cessione della quota si è verificato.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società o verso i terzi gli eredi del socio defunto, salvo il disposto dell’art. 6.
Art. 8
Per il conseguimento dell’oggetto sociale la cooperativa potrà altresì istituire fondi di finanziamento soci nei limiti e nel rispetto della normativa vigente (Legge 17.2.1971 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni e normativa in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico).
Le modalità relative ai versamenti, i termini della durata e i rimborsi del prestito, nonché l’eventuale interesse da corrispondere, che comunque non dovrà essere superiore alla misura prevista dalla normativa vigente ai fini della conservazione dei requisiti della mutualità, saranno determinati in appositi regolamenti dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all’approvazione dell’assemblea.
Art. 9
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 50,00.- (cinquanta/00) cadauna;
b) dal fondo di riserva legale;
c) da eventuali riserve straordinarie costituite a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o in conformità a disposizioni di Legge;
d) dai beni immobiliari e mobiliari comunque pervenuti alla Società;
e) dal Fondo per lo sviluppo ed il potenziamento di cui all'art. 4 L. 59/92, costituito da azioni nominative trasferibili del valore unitario di Euro 500,00.- (cinquecento/00) conferite dai soci sovventori;
f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito da altri introiti comunque ammessi dalle leggi nazionali, regionali e Comunitarie, nonchè da qualunque atto di liberalità e lascito che pervenga alla cooperativa da parte di privati ed Enti pubblici.
E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci durante la vita sociale ed all'atto del suo scioglimento ai sensi art. 12 Legge 904/77.
Art. 10
Senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, non possono essere cedute a terzi, né possono essere negoziate con effetto verso la società.
Art. 11
Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:
a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale deve essere a questo destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali;
b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 L. 59/92, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
c) un dividendo ai soci in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; alle azioni dei soci sovventori si applica la norma di cui all'art. 4 comma 6 Legge 59/92;
d) una parte può essere destinata alla rivalutazione delle quote secondo quanto previsto dall'art. 7 L. 59/92;
e) la quota di utili che non è assegnata ai sensi dei punti precedenti, fatto salvo il rispetto di quanto previsto alle lettere a) e b), e che non è assegnata ad altre riserve o fondi, deve essere destinata a fini mutualistici.
L'Assemblea dei Soci può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti punti, la totalità degli utili netti venga devoluta al fondo di riserva legale fatto salvo il rispetto della quota da destinare al fondo mutualistico di cui alla lettera b).
Art. 12
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da inviarsi a ciascun socio con lettera spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione.
L'avviso deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonchè la data della eventuale seconda convocazione.
La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sia intervenuto il Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi.
Art. 13
L'assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro quattro mesi, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto dei soci: tale richiesta dovrà contenere anche l'ordine del giorno da trattare. In questo ultimo caso, se il Consiglio di Amministrazione o in sua vece i Sindaci non vi provvedono, la convocazione è ordinata a norma dell'ultimo comma dell'art. 2367 C.C.
E' di competenza dell'assemblea ordinaria:
a) la approvazione del bilancio;
b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
c) la determinazione dei compensi a favore del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci;
d) l'approvazione dei regolamenti interni;
e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
L'assemblea potrà sempre deliberare, anche se l'argomento non è posto all'ordine del giorno, sulla eventuale responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione: si applica la normativa prevista dal Codice Civile.
Art. 14
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.
Art. 15
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne esercita le funzioni, su decisione del Consiglio di Amminsitrazione o su richiesta del Collegio dei Sindaci o almeno di un quinto dei soci con l'indicazione delle materie da trattare.
Delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata della Società, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e poteri dei liquidatori e su quant’altro la legge attribuisce alla sua competenza.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Tuttavia quando si tratta di deliberare:
a) sul trasferimento della sede sociale;
b) sullo scioglimento anticipato della Società;
c) sul cambiamento dell'oggetto della Società;
le deliberazioni tanto in prima quanto in seconda convocazione devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.
Nei casi di cui al precedente comma e nel caso di proroga della durata della Società, i soci dissenzienti hanno il diritto di recedere; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 2437 C.C.
Art. 16
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è di norma presieduta dal Presidente legale rappresentante o in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.
L'Assemblea nomina altresì il segretario che può essere un non socio e gli scrutatori.
Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.
Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio.
Le deliberazioni delle Assemblee sono vincolanti per tutti i soci, anche per quelli non intervenuti o dissenzienti purchè adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.
Le modalità di svolgimento delle votazioni sono determinate, volta per volta, dalla stessa assemblea.
Art. 17
Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti coloro i quali risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e sono in regola con i pagamenti nei confronti della società.
Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte.
Ciascun socio sovventore ha diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell’ammontare del conferimento apportato, secondo i parametri previsti dal regolamento approvato dall’assemblea ordinaria dei soci e in ogni caso non più di cinque.
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
I soci che per un qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soci che non rivestano cariche sociali mediante delega scritta; ciascun mandatario non può rappresentare più di un socio.
Art. 18
L'amministrazione della società è affidata al Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori
Art. 19
La firma e la rappresentanza sociale sono affidati anche in giudizio al Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento al Vice – Presidente, eletti, per un periodo triennale, dall’assemblea.
Art. 20
Agli amministratori può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute nell'ambito delle funzioni svolte per conto della società.
Essi non ricevono compensi salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.
Art. 21
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza di questo, da chi lo sostituisce tutte le volte che riterrà opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo comunicazione, effettuata con i mezzi ritenuti più opportuni, almeno tre giorni prima della riunione o, nei casi di particolare urgenza, almeno un giorno prima, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.
Le votazioni sono palesi; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 22
Qualora nel corso del triennio vengano a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea affinchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
Art. 23
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.
In particolare esso:
a) cura l'esecuzione di tutti i deliberati dalla Assemblea;
b) delibera l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
c) delibera sulla quota d'ammissione e sulla modalità di conferimento;
d) formula i bilanci;
e) delibera i regolamenti interni che in ogni caso devono essere approvati dall’assemblea;
f) contrae prestiti, apre conti correnti con privati e con Istituti di Credito;
g) delibera sull'assunzione e concessione di fidejussioni e su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, comprese quelle ipotecarie, con facoltà di assentire alla iscrizione ed alla cancellazione di ipoteche, esonerando il Conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;
h) delibera acquisti, cessioni e locazioni di: immobili, macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera e quant'altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali;
i) assume e licenzia il personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
j) delibera la stipulazione di convenzioni, contratti e l'assunzione di appalti;
k) delibera la nomina di procuratori ad lites o ad negotia;
l) costituisce comitati consultivi, chiamando a farne parte anche estranei, stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi;
m) delibera la partecipazione della Società ad organizzazioni cooperative e consortili nonchè ad Enti ed Associazioni;
n) vigila sulla tenuta dei libri sociali obbligatori e di quelli sussidiari di contabilità.
L'elencazione articolata delle attribuzioni non è tassativa per l'interpretazione del 1° comma del presente articolo.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre può istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.
E' facoltà del Consiglio di Amministrazione l'attribuzione di particolari deleghe ad uno o più dei propri membri od al Direttore della Cooperativa le quali abbiano come oggetto l'esecuzione di atti rientranti nella ordinaria amministrazione.
Art. 24
Il Collegio Sindacale si compone dei tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.
I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L'assemblea, che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale, determina il compenso loro spettante.
Non sono eleggibili e dacadono dall'Ufficio di Sindaco i parenti e gli affini degli Amministratori fino al quarto grado.
I Sindaci assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee ordinarie e straordinarie.
I membri del Collegio Sindacale devono:
a) vigilare sulla esatta osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, specialmente nei riguardi del Consiglio di Amministrazione;
b) procedere collegialmente o singolarmente ogni volta che lo ritengano opportuno, ad improvvise e particolareggiate ispezioni di cassa, ispezioni sui titoli di credito, valori e merci di qualunque genere esistenti presso la società ed in genere sulla intera gestione sociale, verbalizzando gli accertamenti fatti anche individualmente;
c) vigilare che le scritture contabili e le registrazioni sui libri sociali siano tenute regolarmente ogni giorno, esaminare i bilanci ed i conti economici di lavorazione e di perdite e profitti, nonchè verificare l'esatta applicazione dei criteri valutativi, degli elementi patrimoniali attivi e passivi;
d) convocare l'assemblea qualora non vi provveda il Consiglio di Amministrazione;
e) esercitare, in genere, tutte le funzioni demandategli dalle leggi e dallo statuto.
Art. 25
Le eventuali controversie ed i conflitti che dovessero insorgere fra i soci e la società devono essere rimessi al giudizio di un Collegio arbitrale che sarà composto da tre membri così designati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Pordenone.
La Società ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione degli arbitri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.
Rientrano nella competenza degli arbitri le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.
Il ricorso agli arbitri deve essere proposto - a pena di decadenza - nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.
Gli arbitri decidono quali amichevoli compositori in modo irrituale con dispensa da ogni formalità e secondo equità, salvo il diritto di contraddittorio.
Le decisioni degli arbitri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria. L'impugnazione in questi casi deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre trenta giorni dalla comunicazione.
Art. 26
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società sarà disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione da approvare da parte dell'assemblea.
Art. 27
In caso di scioglimento della società l'assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 15, determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 1 della legge n. 59 del 31.1.1992.
Art. 28
Ai fini dell'assistenza e per gli obblighi derivanti dalla legge regionale 20.11.1982 n. 79 e successive modificazioni, la cooperativa aderisce all'Unione Provinciale Cooperative Friulane di Pordenone.
Art. 29
Per ogni rapporto con la società, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci..
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni vigenti del Codice Civile, delle leggi sulla cooperazione e delle leggi sulla piccola società cooperativa.

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