Con il D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, successivamente ratificato, con alcune
modifiche, con L. 29 novembre 1952, n. 2388 fu istituito, in sostituzione della
C.N.A.L.S., l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori
dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.).
Con l'emanazione del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 la tutela previdenziale
del settore è stata ulteriormente perfezionata, ed ha ricevuto una più
definita caratterizzazione nel panorama degli Enti previdenziali. Tale decreto
ha infatti stabilito condizioni assicurative e contributive di maggior favore
per le categorie artistiche e tecniche dei lavoratori dello spettacolo, in ragione
della saltuarietà e brevità dell'attività lavorativa nonchè
della natura delle retribuzioni o compensi percepiti da tali lavoratori. In
considerazione delle particolari caratteristiche occupazionali di alcune categorie
di lavoratori, l'ENPALS ha inoltre potuto erogare la pensione di invalidità
specifica e la pensione ai ballerini ed ai tersicorei.
Il quadro delineato è stato poi ulteriormente arricchito con l'attribuzione
all'Ente della tutela assicurativa di quella particolare forma di spettacolo
costituita dallo sport (L. 14 giugno 1973, n. 366). L'assicurazione I.V.S. a
favore degli sportivi professionisti è gestita dall'ENPALS per mezzo
di un Fondo speciale autonomo con un proprio bilancio, che costituisce allegato
al Bilancio dell'Ente medesimo.
Detta assicurazione, istituita in un primo tempo per i soli giocatori e allenatori
di calcio, è stata successivamente estesa - con la L. 23 marzo 1981,
n. 91 - a tutti gli sportivi professionisti, intendendosi per tali, ai sensi
dell'articolo 2 della citata legge, "gli atleti, gli allenatori, i direttori
tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva
a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline
regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione delle federazioni
sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza
delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività
dilettantistica da quella professionistica".
Più di recente, in linea con il processo di armonizzazione dei regimi
previdenziali sostitutivi intrapreso con la L. 23 ottobre 1992, n. 421, ed in
attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2, commi 22 e 23, della L. 8
agosto 1995, n. 335, il legislatore delegato ha provveduto ad armonizzare al
regime generale dell'INPS sia il regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo
iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182), sia quello per gli iscritti al Fondo
pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso tale Ente (D.Lgs.
30 aprile 1997, n. 166).