E' all'esame della Camera il disegno di legge di riforma costituzionale (n.
3931) predisposto dalla Commissione bicamerale a seguito di un ampio dibattito
interno e pubblico. Durante tale dibattito le nostre Associazioni hanno segnalato
alla Commissione e alle forze parlamentari l'inderogabile necessità di
mantenere nel nostro Paese una normativa nazionale unitaria di tutela dei beni
culturali e ambientali e una sua applicazione omogenea, riservando in tal senso
allo Stato i compiti legislativi.
Le disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, contenute nel testo
finale approvato dalla Commissione, rappresentano a nostro giudizio il raggiungimento
di un corretto equilibrio tra i compiti dello Stato e quelli di Regioni, Province
e Comuni. L'art. 58 prevede, infatti, che spetta allo Stato la potestà
legislativa in riferimento alla tutela dei beni culturali e ambientali"
(comma 1 lettera v) e che "lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi,
ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali
(comma 4). E' già contemplato, quindi, un ampio concorso delle Regioni
e degli enti locali alla tutela dei beni culturali intesa in senso lato.
Veniamo ora a sapere che saranno presentati alla Camera numerosi emendamenti
volti a sopprimere la lettera v dell'art. 58, cioè la potestà
legislativa dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e ambientali
assegnandola di fatto completamente alle Regioni, o comunque riportandola a
meri e indefiniti principi di carattere generale. Rivolgiamo dunque, un vivo
appello allo forze parlamentari della Camera e a tutti i Deputati affinché
sia mantenuto il testo attuale dell'articolo, frutto di una scelta meditata
e responsabile compiuta dalla Commissione Bicamerale.
L'art. 9 della Costituzione - che non è oggetto della presente Riforma
- considera del resto il patrimonio storico-artistico italiano come un unico
insieme organico da tutelare e non certo come una pluralità di beni distinti
suscettibili di regimi differenziati. La tutela dei beni culturali deve dunque
considerarsi una delle grandi funzioni nazionali e di riequilibrio territoriale
individuate, peraltro, dalla stessa relazione iniziale della Commissione come
criteri fondamentali da riservare allo Stato.
Un'azione di tutela uniformemente adeguata su tutto il territorio nazionale
richiede, infatti, una legislazione che preveda un coordinamento non solo interregionale,
ma anche internazionale e un corpo scientifico nazionale di tecnici aventi elevati
e omogenei requisiti di competenza.
Le nostre considerazioni non sono certo dettate da una pregiudiziale sfiducia
nelle capacità delle Regioni e degli enti locali di svolgere una valida
attività di tutela. Sta di fatto però che se gli emendamenti proposti
trovassero ora consenso, le funzioni legislative finirebbero per essere totalmente
attribuite alle singole autonomie regionali, alle quali nulla impedirebbe di
creare 20 diverse legislazioni con il pericolo di sostanziali divergenze nei
criteri e nei livelli di garanzia della tutela. Già oggi, infatti, il
quadro regionale è molto differenziato - basta pensare che ci sono Regioni
che non hanno ancora adottato i piani paesistici prescritti dalla legge Galasso
del 1984 - e vede, accanto a una minoranza di Regioni che si sono impegnate
con efficacia nella tutela, una maggioranza che ha più scarsamente seguito
questa via e non si è ancora data adeguate strutture per la tutela e
la valorizzazione dei beni culturali.
Ci sembra perciò corretto che il testo attuale preveda un processo legislativo
ordinario statale e regionale necessariamente graduale, mediante il quale gli
enti locali potranno e dovranno essere dotati in modo omogeneo di strutture
e personale adeguati per lo svolgimento di ulteriori attività di conservazione,
gestione e valorizzazione dei beni culturali, creando a tal fine forme stabili
di collaborazione tra Stato e Regione.
Ribadiamo dunque il nostro più sentito appello affinché non venga
messa in discussione quella potestà legislativa dello Stato che sola
può garantire un'efficace e omogenea riforma generale dell'organizzazione
della tutela dei beni culturali e ambientali italiani.
Università degli Studi di Padova