Consiglio Regionale Umbria
ISUC

Progetto
Per un cittadino consapevole: Crescere/Comunicare europeo

LAVORI IN CORSO DEGLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO

Articolo 45

(1) La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
(2) La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.


Lo Stato è intervenuto, da ultimo, con la legge n. 443 del 1985, legge-quadro per l'artigianato.
All'interno della legge-quadro nazionale, la competenza legislativa in materia di artigianato spetta alle Regioni (cfr. art. 117).
Per la legge è artigianale un'impresa al di sotto di un certo (esiguo) di addetti, variabile a seconda dei settori (da 9 a 35).
Sono un milione e mezzo le imprese artigianali, in Italia, con circa 6 milioni di addetti: 1/4 di tutti gli occupati. Di qui, l'esigenza sempre attuale di grande attenzione.
L'artigianato, che non è affatto un destino di ripiego per le regioni povere (in verità, sono maggiormente artigianali proprio le regioni anche più industrializzate), rappresenta oggigiorno anche un grande serbatoio di sviluppo generale: un gran numero di importanti aziende, infatti, sono nate come imprese artigianali.

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