(1) La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere
di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove
e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità.
(2) La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Lo Stato è intervenuto, da ultimo, con la legge n. 443 del 1985, legge-quadro
per l'artigianato.
All'interno della legge-quadro nazionale, la competenza legislativa in materia
di artigianato spetta alle Regioni (cfr. art. 117).
Per la legge è artigianale un'impresa al di sotto di un certo (esiguo)
di addetti, variabile a seconda dei settori (da 9 a 35).
Sono un milione e mezzo le imprese artigianali, in Italia, con circa 6 milioni
di addetti: 1/4 di tutti gli occupati. Di qui, l'esigenza sempre attuale di
grande attenzione.
L'artigianato, che non è affatto un destino di ripiego per le regioni
povere (in verità, sono maggiormente artigianali proprio le regioni anche
più industrializzate), rappresenta oggigiorno anche un grande serbatoio
di sviluppo generale: un gran numero di importanti aziende, infatti, sono nate
come imprese artigianali.