Maggio 2000. Aggiornato (§ 7, p.2) il 12.02.01
L'associazione ha il nome "NEOS - Network of Europe Oriented Schools".
L'Associazione ha sede a Colonia (Germania).
L'Associazione ha altre sedi nelle città degli Stati europei da cui provengono i membri del Consiglio Direttivo.
Scopo dell'Associazione è la promozione dell'orientamento europeo nelle scuole degli Stati europei.
(1) L'Associazione lavora sulla base degli obiettivi di qualità della Dichiarazione di Colonia del 02.06.1999, che sono allegati a questo Statuto. Essi sono parte integrante dello Statuto.
(2) Essa adempie i suoi compiti attraverso
- l'organizzazione di workshops internazionali di studenti
- l'organizzazione di regolari seminari per lo scambio di programmazioni e di
esperienze
- la valutazione vicendevole delle fasi di lavoro nella costruzione di programmi
scolastici in dimensione europea.
(1) L'Associazione deve essere registrata nel registro delle Associazioni.
(2) Il passaggio ad una "Associazione europea" deve seguire entro
un anno dalla creazione delle possibilità giuridiche.
(1) L'Associazione ha soci attivi e soci promotori.
(2) I soci attivi sono le scuole che abbiano capacità giuridica nei Paesi
europei. Le scuole senza capacità giuridica saranno rappresentate attraverso
i loro amministratori o da associazioni.
(3) Soci promotori possono essere tutte le persone giuridiche che vogliono sostenere
regolarmente dal punto di vista finanziario o con consigli gli scopi dell'Associazione.
(4) L'internazionalità dell'Associazione è garantita dal fatto
che almeno il 51 % dei soci attivi non è di nazionalità tedesca.
(5) Lo status di membro si ottiene con l'ingresso nell'Associazione. La dichiarazione
di ingresso va presentata per iscritto ad un membro del Consiglio Direttivo.
(6) Il Consiglio decide sull'ammissione. Un rifiuto non è contestabile.
(7) L'ingresso diventa effettivo con un'ammissione scritta.
(1) L'uscita dall'Associazione è possibile con un preavviso di tre mesi
dalla fine di un
anno di calendario.
(2) L'uscita va resa per iscritto al Consiglio.
(3) Contributi pagati dai Soci non vengono restituiti.
(1) La qualità di Socio termina inoltre con l'esclusione.
(2) L'esclusione dall'Associazione è permessa solo per gravi motivi.
(3) L'assemblea dei Soci decide su richiesta del Consiglio Direttivo dell'esclusione.
(1) L'appartenenza all'Associazione è legata ad un contributo di socio.
(2) Si distingue tra un contributo regolare per Soci attivi ed un contributo
per Soci
promotori.
(3) L'assemblea dei Soci decide sull'attuale ammontare dei contributi dei membri.
(4) Il contributo va pagato annualmente in anticipo. Esso deve avvenire al 01.01.
di un anno di calendario o in misura proporzionale con il mese dell'ingresso.
(5) Non si riscuote tassa di ingresso.
Organi dell'Associazione sono:
a) Il Consiglio Direttivo (§§ 12 e 13 dello Statuto)
b) L'Assemblea dei Soci (§§ 14 fino a 17 dello Statuto)
(1) I membri del Consiglio Direttivo vengono da diverse scuole di appartenenza
di almeno tre Stati europei.
(2) Il Consiglio consiste di un Presidente, di un Segretario e di un Tesoriere.
(3) Fanno parte dei compiti del Direttivo la rappresentanza dell'Associazione
al pubblico e l'ampliamento dei mezzi finanziari attraverso la ricerca di aiuti
pubblici e privati.
(4) L'Associazione viene rappresentata di volta in volta da due membri.
(5) I membri del Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci.
(6) Possono essere eletti rappresentanti di Soci attivi per la durata di tre
anni. Una rielezione è possibile.
Il potere di rappresentanza del Consiglio Direttivo è limitato con effetto contro terzi in modo che per l'acquisto o per la vendita, per il carico di ogni altro ordine su terreni e diritti simili come anche per l'apertura di un credito, è necessario il consenso dell'Assemblea dei Soci.
L'Assemblea dei Soci viene convocata:
a) se ciò richiede l'interesse dell'Associazione
b) se un membro del Direttivo la richiede
c) se almeno il 25% dei membri desiderano una riunione
d) una volta ogni tre anni per l'elezione di un Consiglio Direttivo
(1) E' necessario il numero legale per ogni Assemblea dei Soci.
(2) Per decidere sullo scioglimento dell'Associazione (§ 41 BGB) è
necessaria la presenza di due terzi dei membri dell'Associazione.
(1) Si decide per alzata di mano, su richiesta di 5 membri presenti. Si può
votare per iscritto e in segreto.
(2) I membri promotori hanno un voto consultivo ed hanno il diritto di domanda,
ma non quello di voto. Ogni membro attivo ha un voto.
(3) Per la stesura di delibera decide la maggioranza dei voti.
(4) I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti a maggioranza assoluta dei
voti.
(5) Per una deliberazione che abbia come contenuto il cambiamento dello Statuto,
è necessaria una maggioranza di due terzi dei voti.
(6) Per il cambiamento degli scopi dell'Associazione è necessario il
consenso di tutti i membri. Il consenso dei membri non presenti deve seguire
per iscritto.
(7) Per la stesura di delibera sullo scioglimento dell'Associazione è
necessaria una maggioranza di quattro quinti dei membri presenti.
Per tutte le decisioni assunte nell'Assemblea va redatto un verbale.
(1) L'Associazione persegue esclusivamente scopi di pubblica utilità.
(2) Mezzi dell'Associazione possono essere utilizzati solo per scopi conformi
allo Statuto.
(1) L'Associazione può essere sciolta con decisione dell'Assemblea dei
Soci.
(2) Lo scioglimento comporta la liquidazione.
(3) I beni dell'Associazione vanno in questo caso ad un'altra associazione o
ente di pubblica utilità che lavora in ambito educativo europeo.